Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 573 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. All’inutile decorso di tale termine consegue la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al giorno dell’adempimento o dell’efficacia della nomina commissariale. La serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione giustificano la riduzione delle spese.

Il Fatto

La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro di Ivrea n. 141/25, che aveva riconosciuto il bonus docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/2024. Il titolo era stato notificato in copia attestata conforme ex art. 475 cod. proc. civ. al Ministero soccombente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà nel termine ulteriore di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, con oneri a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico.

Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’efficacia della nomina del Commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55/2014, dimidiate e ulteriormente ridotte per la marcata serialità della controversia e per le difficoltà operative dell’Amministrazione, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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