Accoglienza richiedenti asilo: obbligo immediato anche senza vulnerabilità (TAR Lazio n. 13288 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza e l’inserimento in una lista di attesa costituisce atto meramente interlocutorio. L’asserita assenza di condizioni di vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie, essendo tale requisito rilevante solo per le particolari misure riservate alle persone vulnerabili. L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso, entro il termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale, aveva presentato istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015. A fronte del silenzio serbato dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno, il ricorrente ha adito il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e, alla camera di consiglio, hanno chiesto il rinvio per verificare l’effettiva qualifica di richiedente asilo del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il ricorrente aveva prodotto documentazione attestante la qualità di richiedente protezione internazionale. Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di accoglienza ha carattere immediato e non è comprimibile per ragioni organizzative o per carenze di posti.
La Corte ha precisato che la temporanea indisponibilità di strutture non può risolversi in un diniego e che la lista di attesa è atto meramente interlocutorio. Le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione.
Quanto alla condizione di vulnerabilità, il Collegio ha chiarito che la sua assenza non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie: essa è necessaria solo per le misure speciali di cui all’art. 17 d.lgs. n. 142/2015. L’inerzia prolungata viola il principio di legalità e il canone di buon andamento ex art. 97 Cost.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi entro trenta giorni e nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Nota della Redazione
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