Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia all’annullamento della delibera comunale (TAR Sardegna n. 269 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente, a seguito della sopravvenuta cessazione della lesione, richieda espressamente tale declaratoria, anche con memoria depositata in giudizio e reiterata in udienza. La declaratoria di improcedibilità, pronunciata ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., non richiede l’accertamento del merito della controversia e comporta la compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura processuale della pronuncia e della condotta delle parti.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del ricorrente, della deliberazione della Giunta del Comune di Palau n. 142 del 19 novembre 2024, con la quale era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di ripristino, pulizia e valorizzazione della retrospiaggia degli arenili siti in località Punta Sardegna. Il ricorrente aveva contestato altresì gli atti presupposti e consequenziali, ivi incluso il nulla osta della Regione Autonoma della Sardegna, nonché, con motivi aggiunti, la successiva determinazione dirigenziale n. 52 del 15 maggio 2025 di affidamento dell’incarico alla società Green Oasis soc. coop., tramite procedura RDO su Sardegna CAT.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente, con memoria depositata il 19 dicembre 2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite. L’istanza è stata reiterata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, con presa d’atto da parte dei difensori delle controparti costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della richiesta del ricorrente, ha ritenuto di dover provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia si fonda sull’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da far venir meno l’interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la richiesta della parte ricorrente di ottenere la declaratoria di improcedibilità ha integrato la fattispecie della cessazione della materia del contendere per rinuncia implicita alla prosecuzione del giudizio, non essendovi più alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di merito. La sopravvenuta carenza di interesse è stata quindi ritenuta sussistente alla luce della volontà espressa dalla parte, senza che residuassero ragioni ostative alla definizione in rito.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura processuale della pronuncia e dell’assenza di una soccombenza sostanziale, nonché della circostanza che la richiesta di improcedibilità è stata avanzata dalla stessa parte ricorrente, senza che sia emerso un comportamento processuale delle controparti tale da giustificare una condanna alle spese.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, con spese compensate, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La decisione non assume alcuna statuizione nel merito, lasciando intatta la legittimità degli atti impugnati e degli effetti prodottisi, in conformità alla natura di rito della pronuncia.
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Nota della Redazione
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