Decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 123 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale anche quando il giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto e sia decorso il termine per il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione. In tale ipotesi il giudicato copre non solo il credito azionato ma anche il titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte in altro giudizio. Sono pertanto coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione. Ne deriva che l’amministrazione debitrice è tenuta a dare integrale ottemperanza al titolo, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento.

Il Fatto

Un privato ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, aveva ingiunto a una Comunità montana il pagamento di una somma di denaro oltre accessori e spese di procedura monitoria.

La Comunità aveva proposto opposizione. Il giudizio di opposizione è stato dichiarato estinto per improcedibilità, per l’assenza in atti della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato poi notificato all’amministrazione corredato di decreto di esecutorietà e nota spese. Non essendo seguito alcun pagamento, la parte ha agito per l’esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale anche quando il relativo giudizio di opposizione si sia estinto e sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione.

La Corte richiama il principio per cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita ma anche sulle ragioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico. Tale regola vale anche per il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro che, in mancanza di opposizione o quando il giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte in altro giudizio (Cass. civ., Sez. I, n. 22465 del 2018).

Al decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito dell’estinzione dell’opposizione, ai sensi degli artt. 308 e 635 c.p.c., è applicabile il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, quindi anche l’esistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. civ., Sez. I, n. 6673 del 2015).

Nel caso concreto il titolo, assistito dall’autorità di cosa giudicata, risulta ritualmente notificato all’amministrazione nei termini dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Poiché la parte intimata non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento, va affermata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, con detrazione delle somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.

Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio ordina l’esecuzione del titolo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto competente per sede, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio, che provvederà a domanda di parte ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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