Revoca patente per guida in stato di ebbrezza del conducente professionale (Cass. pen. Sez. IV n. 13994 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida si applica, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 5, cod. strada, al conducente di un autoarticolato, ancorché adibito al trasporto di cose, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L’imputazione, che descriva puntualmente la guida di un autoarticolato, non è viziata dall’erronea indicazione della norma di legge violata, ove la specificazione del fatto consenta l’esercizio del diritto di difesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 21 ottobre 2024, ha accolto la richiesta di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. proposta da un conducente professionale, esercente attività di trasporto cose, per essersi posto alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,09 g/l ad entrambi gli accertamenti. Il giudice ha applicato anche la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 186-bis, comma 5, cod. strada. Secondo la difesa, la norma prevede la revoca della patente solo per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, quindi per i conducenti professionali di mezzi destinati al trasporto di persone o di cose, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti indicati nel comma 1. Non ricorrendo alcuna di tali condizioni né la circostanza aggravante dell’avere cagionato un incidente stradale, la statuizione sarebbe erronea.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha preliminarmente osservato che l’imputazione, pur richiamando formalmente la lettera c) dell’art. 186-bis, comma 1, cod. strada, conteneva in fatto l’espressa contestazione della guida di un “autoarticolato”, ipotesi riconducibile alla lettera d) della medesima disposizione, che vieta di guidare dopo l’assunzione di bevande alcoliche ai conducenti di autoveicoli, autobus e altri veicoli destinati al trasporto di persone, nonché di autoarticolati e autosnodati. Ha precisato che, in tema di contestazione dell’accusa, deve aversi riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme violate, come già affermato da Sez. 1, n. 30141 del 2019 e Sez. 3, n. 5469 del 2014.
Quanto alla questione sostanziale, la Corte ha evidenziato che l’art. 186-bis, comma 5, cod. strada prevede la revoca obbligatoria della patente quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1. Tale lettera include, tra i destinatari del regime più rigoroso, i conducenti di autoarticolati a prescindere dalla natura del trasporto effettuato, di persone o di cose.
La Corte ha poi ricostruito la ratio della norma, sottolineando come la disciplina differenziata per i conducenti professionali e per i conducenti di veicoli pesanti si colleghi al principio di sicurezza della circolazione stradale di cui all’art. 140 cod. strada. Per tali categorie “sensibili” il legislatore ha previsto regole più stringenti, anche in considerazione della maggiore pericolosità della guida in stato di alterazione per la capacità di controllo del veicolo. La sanzione accessoria della revoca è stata pertanto ritenuta correttamente disposta, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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