Revoca della patente obbligatoria anche nel patteggiamento per lesioni stradali (Cass. pen. Sez. IV n. 12276 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di reati stradali definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strad. Il divieto eccezionale posto dall’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria e non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto alla pronuncia. La sua omessa applicazione integra violazione di legge e la Corte di cassazione, non dovendo compiere alcuna valutazione discrezionale, annulla senza rinvio applicando direttamente la sanzione ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Perugia, con sentenza dell’8 novembre 2024, applicava su richiesta delle parti al condannato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis cod. pen. Il giudice del patteggiamento ometteva però di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Perugia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione prevista dall’art. 222, comma 2, cod. strad., che consegue di diritto alla pronuncia e non può formare oggetto di accordo tra le parti.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene al rapporto tra la definizione negoziata del procedimento e le sanzioni amministrative accessorie in materia stradale. Il ricorrente censura l’omessa applicazione della revoca della patente, sostenendo che essa discende automaticamente dalla sentenza di condanna.

La Corte richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: in caso di reati stradali, il giudice che pronuncia il patteggiamento deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’art. 222 cod. strad., poiché il divieto eccezionale dell’art. 445 cod. proc. pen. riguarda soltanto le pene accessorie e le misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Vengono citate Sez. IV n. 50060 del 4 ottobre 2017, Sez. IV n. 27931 del 5 maggio 2005 e Sez. IV n. 36868 del 14 marzo 2007, secondo cui tale sanzione consegue di diritto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Nel caso concreto il giudice aveva omesso di applicare la sanzione, consistente nella revoca della patente di guida. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha chiarito come la revoca non possa operare in modo automatico in tutte le ipotesi previste dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ma trovi giustificazione solo nelle fattispecie più gravi, aggravate dal secondo e dal terzo comma delle medesime disposizioni, ossia in presenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Poiché l’ipotesi contestata rientra nell’art. 590-bis, comma 2, cod. pen., va applicata la sanzione della revoca della patente. La Corte procede direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale, e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria, applicandola.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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