Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: inammissibilità (Cass. pen. Sez. IV n. 12273 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, ne comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La restituzione della somma oggetto di sequestro, disposta dal giudice del merito nelle more del giudizio di legittimità, fa venir meno l’interesse all’impugnazione e giustifica la rinuncia. Non si applica la condanna alle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., proprio perché la rinuncia è stata determinata da tale sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di terza interessata nel procedimento a carico del coniuge, aveva chiesto il dissequestro di una somma giacente su un libretto di deposito a lei intestato. Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti e associazione di tipo mafioso, con finalità di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
La somma, secondo la prospettazione difensiva, proveniva da un indennizzo per ingiusta detenzione erogato in favore del coniuge e successivamente trasferita su un libretto postale intestato alla ricorrente. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, aveva rigettato l’appello avverso il diniego opposto dalla Corte di appello di Catanzaro, ritenendo non dimostrata la liceità delle somme e l’effettiva riconducibilità all’indennizzo. La terza interessata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era articolato in un unico motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1991, per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Si censurava, in particolare, la mancata considerazione delle dichiarazioni della terza interessata e si sosteneva la dimostrazione documentale della confluenza della somma sul libretto postale.
Nelle more del giudizio di legittimità è sopravvenuto un fatto decisivo: la Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 24.01.2025, ha disposto la restituzione della somma. Il difensore della ricorrente ha quindi depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso proprio in conseguenza di tale restituzione.
La Corte prende atto della dichiarazione di rinuncia e ne trae la conseguenza processuale: il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La norma sanziona, appunto, la rinuncia al ricorso come causa di inammissibilità.
Il passaggio di maggiore interesse è quello relativo alle spese. La Corte esclude che si debba provvedere ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., perché la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse: la restituzione della somma ha eliminato la materia del contendere e ha reso non più attuale l’interesse della ricorrente all’esame del motivo.
La decisione, dunque, non affronta il merito della questione sulla riconducibilità della somma all’indennizzo, ma si limita a registrare il venir meno dell’interesse e a trarne le conseguenze sul piano dell’ammissibilità e delle spese. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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