Bancarotta per operazioni dolose e inadempienze fiscali annullata con rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 8559 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta per operazioni dolose, la condotta dell’amministratore che omette il pagamento delle imposte assume rilievo penale solo se l’omissione abbia cagionato o contribuito a cagionare il dissesto della società, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva per il solo fatto dell’inadempimento. Il giudice di merito è tenuto a valutare la portata della crisi economico-finanziaria dell’impresa, anche quando questa sia concomitante con l’accumulo dei debiti fiscali, e a verificarne le ripercussioni sia sulle oggettive possibilità di adempiere, sia sull’elemento soggettivo del reato. L’annullamento con rinvio consegue alla lacuna argomentativa che non consente di distinguere tra l’impossibilità di assolvere agli obblighi fiscali e la scelta imprenditoriale dolosa di non pagare le imposte.

Il Fatto

Il ricorrente, socio accomandante e amministratore di fatto di una società in nome collettivo dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per una serie di reati fallimentari, tra cui la bancarotta per operazioni dolose legata alle inadempienze fiscali e al trasferimento di un ramo d’azienda, la bancarotta distrattiva e la bancarotta per dissipazione. La Corte d’appello di Perugia, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado — dichiarando prescritta la bancarotta preferenziale e riducendo la pena — aveva confermato la condanna per gli altri reati. Avverso tale decisione l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa valutazione della grave crisi economico-finanziaria che aveva colpito la società a partire dal 2008, quale causa della sua incapacità di adempiere alle obbligazioni fiscali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato aspecifico e manifestamente infondato il motivo relativo alla bancarotta distrattiva, incentrato su un ragionamento presuntivo legato a eventi successivi all’accordo di separazione con cui l’imputato aveva acquisito la proprietà di beni, rilevando che l’attenzione doveva concentrarsi sulle intenzioni al momento dell’atto dispositivo.

Ha, invece, ritenuto non fondato il motivo concernente la cessione del ramo d’azienda, valorizzando gli indicatori della natura “intrinsecamente pericolosa” dell’operazione, che aveva privato la società del suo maggior asset patrimoniale, inibendo la prosecuzione dell’attività produttiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la condotta dell’autore, volontaria ma non diretta specificamente a cagionare il dissesto, è punibile quando l’agente ne accetti la probabilità che si verifichi, come nel caso dell’imprenditore che espone la società al rischio di retrocessione dei debiti ceduti.

Quanto alla bancarotta per operazioni dolose da inadempienze fiscali, la Corte ha accolto il motivo di ricorso. La risposta della Corte territoriale è stata giudicata sbrigativa, a fronte delle deduzioni difensive che evidenziavano come il debito tributario — inizialmente pari a poche centinaia di euro — si fosse accumulato a partire dal 2008, in concomitanza con l’insorgere della crisi di settore e delle difficoltà finanziarie della società. Il giudice di merito aveva omesso di valutare la portata di tale crisi e le sue eventuali ripercussioni sia sulle oggettive possibilità di adempiere, sia sul dolo della fattispecie, nonostante la difesa avesse contestato il primo verdetto di condanna evidenziando le fonti di prova a sostegno.

La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta per operazioni dolose di cui al capo b), punto 1), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, rigettando nel resto il ricorso. Sono rimasti assorbiti i motivi relativi alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui sorte dipende dalla decisione sul punto oggetto di annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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