Revoca del permesso per casi speciali e conversione non dovuta (TAR Lombardia n. 317 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma in appello della sentenza che aveva riconosciuto la protezione umanitaria travolge, con efficacia ex tunc, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato sul suo esclusivo fondamento. Venuto meno il titolo presupposto, difetta il presupposto stesso della conversione richiesta, né può essere rinnovato, ad altro titolo, un permesso ormai cessato. La domanda con cui si censura il mancato rilascio di un permesso per protezione speciale, involgendo posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e va dichiarata inammissibile davanti al giudice amministrativo. La mancata valutazione officiosa della conversione non integra violazione di legge quando il titolo posseduto era già divenuto invalido.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero entrato irregolarmente in Italia, nel 2017 non ottenne il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale di Bologna, in data 19 ottobre 2018, accolse il suo ricorso riconoscendogli la protezione umanitaria; su tale base il Questore di Forlì rilasciò prima un permesso per motivi umanitari e poi, in data 24 ottobre 2018, un permesso per casi speciali, con scadenza 30 ottobre 2020.
Nel frattempo il Ministero ottenne dalla Corte d’Appello di Bologna la riforma della decisione del Tribunale, con conferma del provvedimento negativo della Commissione territoriale. La Questura di Cremona, davanti alla quale lo straniero aveva chiesto in data 2 novembre 2020 la conversione del permesso per motivi di lavoro, annullò il permesso per casi speciali e rigettò l’istanza di rinnovo senza valutare quella di conversione. Da qui il ricorso per l’annullamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si censura la mancata valutazione officiosa della possibilità di rilasciare un permesso per protezione speciale, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 all’art. 32, terzo comma, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, giusta art. 11 c.p.a.: l’interesse a ottenere la protezione speciale ha consistenza di diritto soggettivo, sicché ogni valutazione sul punto rientra nella sfera del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso potrebbe in astratto essere riassunto nelle forme e nei termini prescritti.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ricostruisce la disciplina dei permessi di soggiorno. L’art. 5, quinto comma, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 impone il rifiuto del soggiorno quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti, salvo il sopraggiungere di nuovi elementi. Il successivo nono comma, in sede di rinnovo, impone di valutare la possibilità di rilasciare un titolo per motivo diverso, verificato il possesso dei requisiti, evenienza ribadita dall’art. 14, comma 1, lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.
Tale quadro normativo non soccorre però il ricorrente. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 28 gennaio 2020 pubblicata il successivo 15 aprile, riformò la decisione del Tribunale stabilendo il rigetto della domanda di protezione umanitaria. La pronuncia di secondo grado ha immediatamente travolto anche il permesso per casi speciali, che aveva come unico fondamento la riformata sentenza del Tribunale.
Ne deriva che, quando nel novembre 2020 fu presentata la domanda di conversione, mancava già il titolo da convertire, sebbene formalmente revocato solo con il provvedimento impugnato. Il permesso non poteva dunque essere rinnovato, neppure ad altro titolo, perché ormai cessato e mai divenuto valido, avendo la sentenza della Corte efficacia ex tunc, diversamente da quanto sostenuto in ricorso. Il primo motivo è pertanto infondato.
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite. Il Collegio rileva inoltre che è dubbia la persistenza dell’interesse alla decisione di merito, poiché il ricorrente avrebbe lasciato l’Italia per fare ritorno nel Paese d’origine in ottemperanza a un decreto di espulsione.
Nota della Redazione
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