Revoca del permesso UE lungosoggiornanti: serve giudizio di pericolosità (TAR Lombardia n. 316 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato una sentenza penale di condanna. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 impone al questore di esprimere un giudizio di pericolosità sociale in concreto e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. Deve pertanto escludersi ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Il provvedimento che si limiti a richiamare la condanna, senza valutare la concreta gravità del reato e il complessivo inserimento dello straniero, è affetto da difetto di motivazione ed è annullato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nei confronti della moglie, dalla quale si era poi separato. In ragione di quella condanna la Questura ha avviato il procedimento di revoca, ha esaminato la memoria difensiva presentata dal difensore dello straniero e ha quindi notificato il decreto di revoca del titolo di soggiorno, disponendo l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ordinario previa istanza e verifica dei requisiti.

Il provvedimento si fondava esclusivamente sul dato della condanna. Lo straniero ha impugnato la revoca davanti al giudice amministrativo, deducendo l’automatismo della determinazione questorile, l’omessa valutazione in concreto della pericolosità sociale e il conseguente difetto di motivazione. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi di ricorso, che ruotano attorno alla medesima censura: l’asserita automatica conseguenza della condanna penale sulla titolarità del permesso di lungo periodo. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale il permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., e il questore deve considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il comma 7 del medesimo articolo dispone la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.

Su questa base il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato in materia, secondo cui la revoca del permesso di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato delle sentenze penali di condanna. Essa esige un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, comprensiva della durata del soggiorno e dell’inserimento dell’interessato, così da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali, in coerenza con la tutela rafforzata riconosciuta ai soggiornanti di lungo periodo. Il Collegio richiama, tra gli altri, Cons. Stato sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479.

Applicando tali principi alla specie, il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato fa leva esclusivamente sulla condanna riportata dallo straniero. La Questura ha omesso qualsiasi valutazione sulla concreta gravità del reato, da apprezzare anche alla luce delle modalità di commissione della condotta, dell’entità della pena inflitta e degli ulteriori elementi valorizzati nel ricorso. Parimenti assente è la valutazione del grado di complessivo inserimento sociale del ricorrente, misurabile anche in ragione della durata del soggiorno in Italia.

Ne discende il riconoscimento del dedotto difetto di motivazione. Il ricorso è accolto e il decreto di revoca è annullato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, che dovrà rideterminarsi nel rispetto dei parametri valutativi indicati. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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