Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 315 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., la mancata deduzione e dimostrazione dell’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione conferma la persistenza dell’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta. Questi agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, potendo adottare anche atti di natura e contenuto vari, inclusa l’attivazione del beneficio economico riconosciuto in sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Mantova, Sezione lavoro, una sentenza che gli riconosce il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la relativa somma tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito.

Passata la sentenza in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo l’attribuzione delle somme per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza, rilevando che la sentenza è passata in giudicato in base all’attestazione della cancelleria del giudice di merito depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.

Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica del precetto prima di tale scadenza. La notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta il 17.7.2024, mentre quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza è seguita il 16.7.2025.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura. Il Tribunale ha così dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.

Pertanto il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.

Il Collegio ha precisato che il commissario agisce su semplice richiesta della parte interessata, non nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, non è curare l’interesse pubblico, ma dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche attraverso poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale, secondo l’insegnamento di C.d.S., a.p., n. 8 del 25 maggio 2021. Il commissario può quindi adottare atti di natura e contenuto vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo del ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta elettronica senza disporre della qualifica di docente di ruolo.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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