Cessazione della materia del contendere nel payback dispositivi medici e riqualificazione in sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13746 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalla parte ricorrente, in assenza di documentati versamenti e di provvedimenti regionali di ricognizione, deve essere riqualificata dal giudice come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso. L’art. 7 D.L. 95/2025, conv. in L. 118/2025, nel qualificare il versamento della quota del 25% come causa di estinzione dell’obbligazione, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha definito l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali recanti la certificazione del superamento del tetto e le linee guida attuative (c.d. payback dispositivi medici). Nel corso del giudizio è entrato in vigore il D.L. 95/2025 che, all’art. 7, ha rimodulato l’obbligazione prevedendo l’assolvimento mediante versamento della sola quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
La società ricorrente ha depositato dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza tuttavia produrre documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della quota ridotta, né risultavano depositati i provvedimenti regionali di ricognizione dei versamenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato che, nonostante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non risultavano in atti gli ordini di bonifico idonei a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dall’art. 7 D.L. 95/2025, né i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti effettuati. Tale carenza documentale ha indotto il Tribunale a non poter accogliere la declaratoria di cessazione della materia del contendere nella forma richiesta dalla ricorrente, atteso che tale istituto postula la sopravvenuta emanazione di un atto satisfattivo che elimini la lesione dedotta in giudizio.
La Corte ha quindi riqualificato la dichiarazione come manifestazione obiettiva di carenza di un interesse alla decisione nel merito, valorizzando il dato normativo dell’art. 7 citato che, nel prevedere che l’integrale versamento della quota del 25% estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.
Il carattere satisfattivo e transattivo della disposizione, unito alla dichiarazione della stessa ricorrente, ha determinato il giudice a ritenere sopravvenuto il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che per cessazione della materia del contendere in senso proprio.
Da ultimo, il Tribunale ha compensato le spese di lite tra tutte le parti, valorizzando sia l’andamento del contenzioso sia i caratteri di novità e complessità delle questioni trattate, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale attenuata proprio delle ipotesi di definizione del giudizio senza decisione di merito.
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Nota della Redazione
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