Ottemperanza: cessazione materia del contendere e spese al Ministero per pagamento tardivo (TAR Molise n. 64 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito processuale non preclude la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, qualora l’ottemperanza sia stata realizzata solo a seguito dell’instaurazione del giudizio e risulti, pertanto, tardiva rispetto all’inadempimento originario.
Il Fatto
La vicenda trae origine da due sentenze del Tribunale di Campobasso, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del ricorrente in qualità di procuratore antistatario. L’avvocato, rimasto insoddisfatto, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise.
Nelle more del giudizio, con nota del 20 gennaio 2026, il ricorrente ha rappresentato che le somme erano state pagate in data 10 novembre 2025, successivamente al deposito del ricorso (15 settembre 2025), chiedendo comunque il passaggio in decisione per il riconoscimento delle spese. L’amministrazione ha depositato l’ordinativo di pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Molise ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, circostanza confermata sia dalla dichiarazione del ricorrente sia dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente. L’adempimento successivo alla proposizione del ricorso ha infatti privato la controversia del suo oggetto, rendendo superfluo l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste integralmente a carico del Ministero, rilevando che l’ottemperanza alle due sentenze azionate è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso. La condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, costituisce pertanto la conseguenza dell’inadempimento dell’amministrazione protrattosi fino alla proposizione del giudizio.
La pronuncia applica il principio scolpito nell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di provvedere sulle spese anche in caso di cessazione della materia del contendere, valorizzando la tardività dell’adempimento come criterio di soccombenza virtuale. Il Tribunale ha altresì disposto la condanna al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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