Tariffe specialistica ambulatoriale annullate per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 10676 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, richiede un’istruttoria adeguata e aggiornata. L’amministrazione può discostarsi dal parere obbligatorio di Agenas solo con motivazione rigorosa, dovendo comunque confrontarsi con le osservazioni critiche di natura tecnica ivi formulate. Il confronto con i tariffari regionali impone la verifica che questi derivino da oggettive rilevazioni dei costi e non da mere politiche tariffarie. La selezione delle strutture campione deve essere rappresentativa del mercato di riferimento. Il difetto di istruttoria inficia la legittimità del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe.
Il Fatto
Una società attiva nella diagnostica per immagini, di laboratorio, nella polispecialistica e nella riabilitazione, operante in regime di accreditamento con il SSN, ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024, recante la definizione delle nuove tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, in sostituzione di quelle adottate con il precedente D.M. 23 giugno 2023. Con il ricorso hanno chiesto l’annullamento anche dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, della relazione illustrativa e metodologica, del nomenclatore e del tariffario allegati al decreto, nonché del parere Agenas e dei verbali della Commissione Tariffe.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti e tre Regioni, contestando la fondatezza del ricorso. Sono intervenute ad adiuvandum associazioni di categoria della sanità privata e singole strutture.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito il giudizio con motivazione sintetica, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando le plurime sentenze con cui la sezione ha già accolto ricorsi analoghi, in particolare la n. 16399/2025.
Il ricorso è stato ritenuto fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di un’idonea istruttoria. In primo luogo, la Commissione Tariffe non avrebbe valutato i presupposti alla base dei tariffari regionali, per stabilire se derivassero da oggettive rilevazioni tecniche dei costi. Inoltre, gli atti impugnati non indicano le ragioni per cui l’amministrazione ha ritenuto di discostarsi dalle osservazioni critiche di Agenas, che pure aveva formulato un parere favorevole ma con rilevanti riserve metodologiche sulla costruzione e rilevazione del costo delle prestazioni: trattandosi di un organo tecnico, dette osservazioni avrebbero dovuto essere affrontate ai fini delle deliberazioni.
La Corte ha altresì rilevato che la valutazione dei costi dei fattori della produzione avrebbe dovuto basarsi su dati aggiornati, come richiesto dai commi 5 e 6 dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992. Anche la selezione delle strutture campione è risultata non rappresentativa della realtà di mercato: il campione è limitato rispetto all’obiettivo dell’individuazione del costo standard, e non sono chiari i criteri di individuazione delle strutture né il procedimento di raccolta dei dati. Infine, il confronto con i tariffari regionali è avvenuto senza valutare criticamente la loro metodologia di redazione, se cioè fossero il frutto di politiche tariffarie o di un’analisi concreta dei costi.
L’accoglimento del ricorso ha comportato l’annullamento del decreto nella parte di interesse della società ricorrente, con efficacia differita di 365 giorni dalla data del deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire alla amministrazione di rinnovare l’istruttoria secondo i criteri di legge. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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