Inammissibile l’ottemperanza proposta dopo l’avvio del riequilibrio finanziario (TAR Calabria n. 133 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è equiparabile alle procedure esecutive e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 243 bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. Ne consegue che il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto successivamente all’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è inammissibile, per difetto originario di una condizione di proponibilità dell’azione. La sospensione delle procedure esecutive opera dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o di diniego del piano. Il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto dovuto ai fini della regolarità contabile, ma non abilita il creditore ad avviare l’ottemperanza durante la fase di risanamento, dovendosi evitare pagamenti preferenziali.
Il Fatto
Un creditore, titolare di un credito accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione provinciale, chiedendo che le fosse ordinato il pagamento delle somme liquidate nel titolo.
L’amministrazione intimata si è costituita dichiarando di essere sottoposta alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, avviata con delibera consiliare, e ha prodotto documentazione attestante che la procedura è ancora in corso. Il ricorrente ha sostenuto che il riconoscimento del debito fuori bilancio, deliberato in epoca posteriore all’approvazione del piano, consentirebbe l’azione esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del giudizio, in quanto proposto successivamente all’adesione dell’amministrazione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, assegnando termine per memorie.
Il TAR muove dall’art. 243 bis, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, che sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio.
Secondo l’indirizzo condiviso dal Collegio, il giudizio di ottemperanza è equiparabile alle procedure esecutive e ricade nell’ambito applicativo della norma. Il ricorso è quindi inammissibile, perché manca in radice una condizione di proponibilità dell’azione: non avrebbe senso logico, prima ancora che giuridico, consentire l’avvio di un giudizio esecutivo destinato per espressa previsione normativa a restare sospeso fino alla definizione della procedura amministrativa.
Il TAR richiama il proprio precedente (TAR Calabria, sez. II, n. 968 del 2024) e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, precisando che la procedura di riequilibrio, pur non retta dal principio della par condicio creditorum proprio del dissesto, richiede comunque che il ripianamento avvenga secondo un ordine di priorità, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia e imparzialità, evitando criteri discriminatori o irragionevoli.
Le argomentazioni del ricorrente sono state respinte: il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto dovuto per la regolarità contabile, ma non abilita il creditore ad avviare l’ottemperanza finché perdura la procedura, dovendosi evitare pagamenti preferenziali tramite azioni esecutive durante la fase di risanamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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