Revoca del permesso di lungo soggiorno UE e giudizio di pericolosità sociale (TAR Toscana n. 6 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE, il diniego e la revoca non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. Deve pertanto escludersi ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali, in forza della cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo. La revoca fondata unicamente su una condanna penale è illegittima e va annullata, con caducazione degli atti consequenziali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato dalla Questura di Arezzo e avente durata illimitata, impugnava il decreto del Questore di Arezzo che ne disponeva la revoca. Il provvedimento si fondava sulla circostanza che lo straniero era stato espulso dalle autorità norvegesi dopo un periodo di detenzione seguito a condanna per violazione delle norme sugli stupefacenti, condanna ritenuta ricompresa tra i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., con conseguente perdita dei requisiti di ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 286/1998.
Insieme alla revoca, il ricorrente impugnava il provvedimento dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Treviso, che ne aveva disposto il respingimento alla frontiera per segnalazione ai fini della non ammissione nel SIS. La domanda cautelare era accolta con ordinanza che disponeva il riesame della posizione del ricorrente; all’esito, la causa giungeva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva preliminarmente che non sono pervenuti riscontri dall’Amministrazione circa il riesame della posizione del ricorrente. Dalla documentazione prodotta emerge che le ricevute di richiesta per rinnovo o aggiornamento del permesso sono state rilasciate solo a seguito dell’ordinanza cautelare, circostanza resa palese dall’annotazione manuale apposta su una di esse.
Nel merito, il Collegio richiama l’indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, espresso dal Cons. Stato n. 4574 del 2024. Secondo tale orientamento, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca non possono fondarsi sul solo dato delle condanne penali riportate.
Occorre invece un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione che si articoli su più elementi, considerando la durata del soggiorno sul territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. La finalità è quella di escludere ogni automatismo tra il provvedimento sfavorevole e le condanne penali, in attuazione della tutela rafforzata riconosciuta ai soggiornanti di lungo periodo.
Applicando tali canoni, il Tribunale osserva che l’impugnata revoca si fonda unicamente sulla condanna penale riportata dal ricorrente in Norvegia, come emerge dal testo stesso del provvedimento. Difetta dunque la complessiva valutazione sulla pericolosità sociale dell’interessato.
Il ricorso è pertanto accolto e la revoca impugnata è annullata, con caducazione automatica degli atti ad essa consequenziali, fatta salva la riedizione del potere amministrativo a seguito dell’annullamento giurisdizionale. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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