Illegittimo il distacco della pubblica illuminazione senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento e senza l’accertamento della natura pubblica o privata della strada (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 216 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui si impugna il provvedimento con cui un Comune ha disposto il distacco della pubblica illuminazione su un tratto stradale, contestando la natura privata dell’area e l’insussistenza di una servitù di pubblico passaggio, ha ad oggetto l’accertamento della proprietà o dell’esistenza di diritti di uso pubblico sulla strada. Tale domanda, avendo natura di accertamento petitorio, radica la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo diretta a sindacare un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione. La classificazione di una strada come pubblica o privata riveste funzione meramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una presunzione di pubblicità dell’uso superabile con prova contraria. Non assume rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, la circostanza che la questione concerna un servizio pubblico come l’illuminazione, poiché la causa petendi sostanziale verte sull’accertamento di un diritto soggettivo. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di rito.
Il Fatto
Alcuni residenti e proprietari di immobili situati ai lati di una strada impugnavano il provvedimento, di estremi non conosciuti, con cui il Comune aveva ordinato alla società appaltatrice del servizio di procedere al distacco della pubblica illuminazione su un tratto della via, nonché la determinazione dirigenziale con cui era stato preso atto del parere dell’Avvocatura comunale secondo cui il tratto stradale, di natura privata, non dovesse essere servito dalle reti pubbliche. I ricorrenti avevano già ottenuto l’annullamento della determinazione di approvazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza della stessa via, con sentenza dello stesso TAR che aveva qualificato l’intervento come variante al piano regolatore generale adottata in carenza di competenza consiliare. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di aver posto in essere una mera operazione materiale a tutela della propria integrità patrimoniale. Anche la società appaltatrice eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come nudus minister priva di poteri decisionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, osservando che la vicenda concerne l’agire dell’amministrazione in materia di servizio pubblico di illuminazione, che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. Ha tuttavia rilevato che la questione centrale e dirimente per la decisione è la natura dell’area stradale interessata dal distacco, dovendosi stabilire se si tratti di strada privata tout court o di strada privata soggetta a servitù pubblica di transito. Il Collegio ha evidenziato che la determinazione dirigenziale impugnata si fonda espressamente sull’assunto che il tratto stradale sia di natura privata e non più gravato da servitù di pubblico transito, circostanza contestata dai ricorrenti che ne affermano l’inserimento nel viario comunale.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26897 del 2016, il TAR ha precisato che la domanda giudiziale, anche se formalmente volta all’annullamento di provvedimenti concernenti la classificazione di una strada, ha in realtà carattere preventivo e natura di accertamento petitorio, poiché non è diretta a sindacare un provvedimento autoritativo della p.a. di carattere ablatorio o con effetti accertativi della proprietà pubblica. La classificazione riveste una funzione meramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria mediante azione negatoria della servitù. Ha quindi concluso che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione.
Il Collegio ha applicato simmetricamente tale principio all’ipotesi in esame, in cui la dichiarazione contestata è di segno opposto, essendo volta ad affermare la natura privata della strada. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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