Non ammissione all’esame di Stato e ammissione “con riserva”: improcedibilità per esito negativo delle prove (TAR Emilia-Romagna n. 386 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l’atto impugnato cessa di produrre effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ovvero interviene un nuovo provvedimento che, pur non satisfattivo, rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. La determinazione negativa sopravvenuta che assorbe gli atti originariamente impugnati riveste autonoma efficacia lesiva e fa venire meno la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere.
Il Fatto
Il ricorrente, studente dell’ultimo anno di un istituto di istruzione superiore, impugnava dinanzi al TAR gli atti del Consiglio di classe con cui era stata deliberata la sua non ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, nonché la mancata attribuzione dei crediti scolastici. Con decreto presidenziale era stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie, disponendo l’ammissione “con riserva” dello studente allo svolgimento delle prove d’esame.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio opponendosi al ricorso e documentava che, nel frattempo, le prove d’esame svolte dallo studente avevano avuto esito negativo, risultando egli “non diplomato” nell’albo degli esiti finali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’esito negativo delle prove d’esame, cui lo studente era stato ammesso con riserva, ha reso non conseguito e non più raggiungibile il risultato cui aspirava. Tale nuova determinazione negativa, sopravvenuta rispetto al giudizio di non ammissione impugnato, supera e assorbe gli atti originari, rivestendo autonoma efficacia lesiva e rendendo priva di utilità una pronuncia sul ricorso.
Nel richiamare il principio per cui il ricorso va dichiarato improcedibile quando l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, il Collegio ha evidenziato che la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere è venuta meno, non potendo la sentenza produrre alcun effetto satisfattivo concreto. Tale conclusione è stata riconosciuta anche dallo stesso ricorrente nel corso della discussione in camera di consiglio.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione del peculiare andamento della controversia. La decisione è stata assunta con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso ai difensori presenti.
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Nota della Redazione
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