Revoca del permesso di soggiorno UE e giudizio di pericolosità sociale (Cons. Stato n. 6056 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può conseguire in modo automatico alla mera esistenza di precedenti penali, ma presuppone un giudizio di pericolosità sociale attuale, concreto e riferito alla vicenda personale dello straniero. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione complessiva che ponga a confronto il radicamento familiare e lavorativo con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La gravità e la reiterazione dei reati, unitamente a una prognosi di persistente rischio, possono giustificare l’esito sfavorevole del bilanciamento. Le valutazioni espresse dal giudice penale in sede esecutiva, comprese quelle poste a fondamento di un regime detentivo attenuato, non vincolano l’autorità amministrativa, operando su piani funzionalmente distinti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante in Italia dal 2008 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è stato destinatario di un decreto del Questore con cui il titolo gli è stato revocato. Il provvedimento muoveva dal giudizio di pericolosità sociale formulato alla luce delle condanne riportate per plurimi delitti contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione commessi in concorso e con modalità organizzate. L’Amministrazione aveva considerato la lunga permanenza in Italia, la presenza della moglie e di tre figli minori e la regolare attività lavorativa, ritenendoli però non idonei a neutralizzare il giudizio di pericolosità.

Il ricorso al TAR Veneto è stato respinto. Il Tribunale ha escluso l’automatismo tra condanne e revoca, ravvisando una valutazione individualizzata e ritenendo irrilevanti, ai fini del giudizio amministrativo, le considerazioni del giudice penale che avevano escluso la recidiva e ammesso la detenzione domiciliare. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione. Quanto al primo motivo, concernente il preteso travisamento in ordine alla continuità della convivenza familiare, il Collegio osserva che la questione non assume carattere decisivo. Il giudizio di pericolosità non è stato fondato sulla presunta cessazione della convivenza, bensì sulla gravità del percorso criminale accertato e sulla valutazione complessiva della condotta. L’eventuale erroneità di un passaggio fattuale non sarebbe comunque idonea a sovvertire l’impianto motivazionale del provvedimento.

Nel merito, il Collegio rileva che il rientro nel nucleo familiare è avvenuto per scontare gli arresti domiciliari in cui è stata commutata la seconda condanna, senza che il ricorrente abbia negato il precedente trasferimento presso altro domicilio, ove era stato tratto in arresto in flagranza.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’automatismo tra condanne penali e revoca. Il Questore ha dato conto della durata del soggiorno, della composizione del nucleo familiare, dell’attività lavorativa e degli elementi dedotti in sede procedimentale, sviluppando il bilanciamento imposto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. L’esito sfavorevole si fonda non sulla mera esistenza dei precedenti, ma sulla natura dei reati, sulla loro reiterazione nel tempo e sulla conseguente prognosi di persistente rischio per l’ordine pubblico.

Il Collegio conferma la non vincolatività delle valutazioni del giudice penale: i provvedimenti che hanno consentito l’espiazione della pena in regime domiciliare attengono a finalità proprie dell’esecuzione penale e non precludono all’Amministrazione un autonomo giudizio di pericolosità rilevante ai fini del soggiorno. Non vi è contraddizione, quindi, tra l’ammissione a modalità meno afflittive e la persistente pericolosità sotto il diverso profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La motivazione del provvedimento soddisfa gli standard richiesti dalla giurisprudenza della Sezione, poiché le condanne — pur gravi — non sono state assunte come elemento automaticamente ostativo, ma considerate, insieme alla pluralità di analoghi episodi per cui l’appellante è indagato, quale sintomo di mancata integrazione sociale. Recessivi risultano la situazione lavorativa e i legami familiari. Le censure residue si risolvono nella richiesta di una diversa ponderazione, senza evidenziare vizi di legittimità. L’appello è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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