Revoca del contributo pubblico e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario (TAR Abruzzo n. 488 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario dipende dalla fase in cui si colloca la controversia. La fase procedimentale di valutazione e concessione del beneficio, caratterizzata da poteri discrezionali dell’Amministrazione, radica la giurisdizione del giudice amministrativo, risultando il richiedente titolare di un interesse legittimo. Diversamente, la fase successiva all’attribuzione del contributo, in cui il beneficiario è già individuato e la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, vede la posizione del privato qualificarsi come diritto soggettivo perfetto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. In tal caso, la revoca del contributo per inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce esercizio di autotutela privatistica, non pubblicistica, e la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato al Bando “FARE CENTRO” indetto dalla Regione Abruzzo per promuovere il rientro delle attività produttive nei centri storici, ottenendo un finanziamento a fondo perduto di euro 142.537,96 per la realizzazione di un’attività di ristorazione.
Con il ricorso in esame, la società impugnava la determinazione con cui l’Amministrazione regionale aveva disposto la revoca totale del contributo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. k) del Bando, per non aver mantenuto il progetto per almeno tre anni dall’erogazione del saldo finale e per non aver consentito l’accesso presso la sede di realizzazione. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 24 del Bando e l’eccesso di potere per irrazionalità manifesta, spiegando che il locale era stato chiuso in quanto oggetto di sublocazione di un immobile colpito da procedura di sfratto per morosità. La Regione si costituiva formalmente, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente vagliato la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando il consolidato principio per cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, occorre distinguere tra la fase procedimentale di concessione del beneficio e la fase successiva alla sua attribuzione.
Nella prima fase, contraddistinta dall’esercizio di poteri discrezionali dell’Amministrazione in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione, il richiedente è titolare di un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Nella seconda fase, invece, il beneficiario già individuato vanta una posizione di diritto soggettivo, attenendo l’eventuale controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 15867 del 2011 e dal TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 392 del 2020.
Il Collegio ha precisato che, nel caso di specie, non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica, fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione, bensì lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione, con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, essa fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.
Il provvedimento impugnato è intervenuto a valle della procedura di concessione ed è stato determinato da un presunto inadempimento della ricorrente, realizzatosi nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con compensazione integrale delle spese di lite per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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