La sopravvivenza di sparuti brani agrari non giustifica il vincolo paesaggistico (TAR Calabria n. 668 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità delle prescrizioni vincolistiche poste a tutela del paesaggio è condizionata dalla diretta ed immediata funzionalità delle stesse ai valori paesaggistici effettivamente espressi dal territorio di riferimento. In sede di riedizione del potere di revoca del vincolo, l’amministrazione non può valorizzare la sopravvivenza di brani agrari residuali quando il valore d’insieme originariamente tutelato risulti definitivamente compromesso. Opera il principio di realtà: la ricognizione dei valori di zona deve essere allineata alle caratteristiche oggettive dei luoghi, pena l’indebita compressione delle facoltà dominicali a fronte di inesistenti valori paesaggistici. Il diniego di revoca adottato su una considerazione parcellizzata e maculata del territorio integra eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, oltre a deficit istruttorio e motivazionale.

Il Fatto

I proprietari di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale del 10.2.1976 avevano ottenuto, con la sentenza del TAR Calabria n. 81/2021, l’annullamento del diniego opposto alla propria istanza di revoca. Il giudice aveva allora rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione, statuendo che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare l’eventuale sopravvenuta distruzione del bene e l’assoluta impossibilità di ricostituirlo, oltre a rispettare gli obblighi del contraddittorio procedimentale.

Riattivato il procedimento, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno confermato il mantenimento del vincolo, valorizzando la conservazione dell’area rimasta inedificata e la sopravvivenza di brani agrari. I ricorrenti hanno proposto un nuovo ricorso per l’annullamento di tali note e, con un distinto giudizio, hanno chiesto dichiararsi la nullità per violazione o elusione del giudicato. La controversia giunge al Tribunale all’esito della riedizione del potere.

La Motivazione della Corte

Riuniti i due ricorsi, il Tribunale ha anzitutto dichiarato improcedibile quello per ottemperanza, essendo sopravvenuta la riedizione del potere i cui esiti sono stati contestati con autonoma impugnazione. Ha invece rigettato la richiesta di estromissione del Comune e della Città Metropolitana, in ragione delle competenze in materia pianificatoria e paesaggistica riconducibili a tali enti.

Nel merito, la domanda di nullità è stata respinta. Il diniego rieditato costituisce espressione di scelte discrezionali attinenti al merito, non riconducibili a puntuali statuizioni della sentenza di annullamento per deficit motivazionale o istruttorio. I vizi dedotti, per come prospettati, si risolvono in una rinnovata illegittimità dell’agire pubblico, contestata con la coeva azione di annullamento.

Quest’ultima è stata accolta. Il Collegio ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo relativo all’errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Il vincolo del 1976 individuava l’interesse pubblico in una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto con il mare, quale espressione di una bellezza d’insieme del territorio pellarese.

La riedizione del potere ha invece valorizzato elementi diversi: la sostanziale irrilevanza dell’edificazione incontrollata, la conservazione dell’area rimasta inedificata e la sopravvivenza di brani agrari, per di più privi di agrumeti. Tale considerazione parcellizzata e maculata del territorio comprova, per indiretta ammissione dell’amministrazione, il definitivo venir meno dei valori paesaggistici espressi nel 1976, oggettivamente impossibili da ricreare.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la legittimità delle prescrizioni vincolistiche, sul piano euro-unitario e costituzionale, è condizionata alla loro effettiva funzionalità rispetto ai valori paesaggistici realmente espressi dal territorio. In sede di pianificazione opera il principio di realtà: la ricognizione deve tenere conto delle caratteristiche oggettive dei luoghi, prevale la realtà paesaggistica sulle future previsioni urbanistiche. Gli approfondimenti istruttori, parziali e insufficienti, hanno condotto all’annullamento delle note impugnate, con condanna alle spese del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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