Tariffe rifiuti, il Comune socio AGER non può impugnarle (Cons. Stato n. 6053 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti non è titolare della legittimazione ad agire per impugnare le delibere di determinazione tariffaria adottate dall’Agenzia. L’ente locale non è destinatario esterno del provvedimento, ma soggetto compartecipe della funzione pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti, esercitata in forma associata per il tramite dell’Agenzia, ove i Comuni siedono attraverso il Comitato dei delegati. È parimenti escluso un interesse personale e diretto del Comune: il rapporto tariffario ha natura tributaria e intercorre tra l’Amministrazione e i singoli cittadini-utenti, unici soggetti incisi dal pregiudizio economico. Il Comune non può agire in surroga delle posizioni dei propri amministrati.

Il Fatto

Il Comune di Barletta impugnava davanti al TAR Puglia la determinazione del Direttore generale dell’AGER con cui erano state fissate le tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2020-2023 nell’impianto complesso di Conversano, nonché la clausola contrattuale del 2012 posta a base del procedimento. Il ricorso deduceva la violazione del d.lgs. n. 36/2003 e della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’autovincolo.

Il TAR Puglia, sez. I, con sentenza n. 158 del 4 febbraio 2025, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e di interesse, compensando le spese. Il Comune proponeva appello, contestando le condizioni dell’azione e riproponendo i motivi di merito non esaminati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione ad agire del Comune. Rileva che l’art. 9 della legge regionale n. 24/2012, come modificato dalla legge regionale n. 20/2016, ha istituito per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani un organo unico di governo — l’Agenzia territoriale regionale — cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città metropolitana. Tutti i Comuni concorrono a finanziarne il funzionamento e partecipano, tramite il Comitato dei delegati, alla composizione dei diversi interessi tecnici, amministrativi e politici del settore.

L’AGER è dunque l’ente rappresentativo di tutti i Comuni, che esercitano in forma associata le proprie funzioni sul ciclo dei rifiuti. Da questa genesi sistemica deriva la conferma della carenza di legittimazione del Comune ad impugnare la delibera tariffaria: rispetto a tale provvedimento l’ente locale non è un semplice destinatario, ma un soggetto compartecipe della gestione esercitata. Anche il Direttore generale, cui è demandata la gestione tecnico-amministrativa, risponde al Comitato dei delegati.

Il Collegio esclude altresì la configurabilità di un interesse personale e diretto all’impugnazione. Il rapporto che scaturisce dalla determinazione tariffaria ha natura tributaria e intercorre tra l’Amministrazione e i singoli cittadini-utenti, che soli subiscono il pregiudizio economico di una tariffa asseritamente eccessiva. Il Comune è bensì ente esponenziale della collettività stanziata sul territorio, ma non può agire in surroga delle posizioni economiche dei propri amministrati, perché l’interesse collettivo della comunità non coincide con quello individuale dei cittadini utenti. Su queste basi la Sezione richiama la propria giurisprudenza, da ultimo le sentenze nn. 156/2026, 157/2026 e 174/2026 dell’8 gennaio 2026, oltre ai precedenti Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217 del 2017 e n. 4183 del 2024.

Confermata così l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e per carenza dei requisiti di attualità, concretezza e immediatezza della lesione, resta assorbito l’esame delle censure di merito, vertenti su lacune istruttorie, motivazionali e criticità nella scelta dei presupposti del provvedimento tariffario. L’appello è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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