Accertamento istruttorio sulla natura demaniale o pertinenziale del manufatto prima dell’ordine di demolizione (TAR Molise n. 101 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’illegittimità di un’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 richiede, quale presupposto logico-giuridico, la previa definizione della natura del bene sul quale insiste il manufatto. L’accertamento istruttorio demandato al verificatore è funzionale a stabilire se l’opera ricada su suolo di proprietà comunale o costituisca pertinenza dell’immobile del privato, trattandosi di elemento decisivo per valutare la legittimità dell’esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio. L’ordinanza che dispone la verificazione tecnica è volta ad acquisire elementi tecnici obiettivi, senza che da essa discenda alcuna anticipazione di giudizio sul merito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’atto di diffida, prot. n. 9158 del 22.5.2024, con cui il Comune di Larino, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, lo diffidava a eseguire la demolizione di una scala esterna di accesso all’immobile di sua proprietà. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 24.2.2025, l’impugnativa veniva estesa all’ordinanza di demolizione n. 3 del 4.12.2024, notificata il 10.12.2024, con la quale il Comune ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertenza dell’avvio del procedimento esecutivo in caso di inottemperanza.
La domanda cautelare, respinta in primo grado, veniva poi accolta con ordinanza n. 31/2025, che sospendeva l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e fissava l’udienza pubblica di merito. All’esito dell’udienza dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ravvisa la necessità di disporre d’ufficio una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ritenendo che la definizione del giudizio dipenda dall’accertamento di un dato fattuale preliminare: la natura dell’area su cui insiste la scalinata oggetto dell’ordine demolitorio. La questione è dirimente, poiché dalla qualificazione del bene come suolo di proprietà comunale ovvero come pertinenza dell’immobile del ricorrente discende la stessa applicabilità della sanzione ripristinatoria prevista dall’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che presuppone un abuso edilizio realizzato su area privata o demaniale, ma non già un’occupazione di suolo pubblico da valutare sotto altri profili.
L’incarico è affidato al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Campobasso, con facoltà di delega a un qualificato tecnico dell’Ordine, il quale dovrà depositare un’elaborata relazione scritta entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza. Al verificatore è richiesta la ricostruzione delle vicende relative all’area, l’analisi della documentazione amministrativa e tecnica e degli atti negoziali, nonché la possibilità di effettuare un sopralluogo.
Il quesito principale è, quindi, accertare se la scalinata ricada su suolo di proprietà comunale o se risulti pertinenza dell’immobile del ricorrente, sito alla via Belvedere in Larino e identificato catastalmente al foglio 76, particelle indicate. È altresì richiesta ogni ulteriore informazione e valutazione utile alla definizione della causa.
L’istruttoria disposta è, pertanto, finalizzata a fornire al Collegio gli elementi obiettivi per dirimere la controversia, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica di prosieguo al 16 settembre 2026.
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Nota della Redazione
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