Revoca del permesso di soggiorno UE per assenza ultrannuale e gravi motivi (TAR Liguria n. 1286 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo per assenza dal territorio nazionale superiore a dodici mesi è legittima quando non ricorrono gravi motivi che giustifichino l’assenza. La sottoposizione a terapia di fecondazione assistita, di durata limitata nel tempo, non integra i gravi motivi richiesti dalla norma, non potendo coprire un’assenza ultrannuale continuativa. L’onere informativo di cui all’art. 10-bis L. n. 241/90 deve ritenersi correttamente adempiuto quando la pubblica amministrazione invii il preavviso di rigetto all’ultima residenza dichiarata e tenti il contatto al recapito telefonico comunicato, con esito negativo per irreperibilità del destinatario. La Questura non può rilasciare un titolo di soggiorno di tipo diverso al soggetto irreperibile, restando impregiudicata la valutazione di una successiva istanza, ove ne sussistano i presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento del Questore che ne aveva disposto la revoca per essersi assentato dal territorio nazionale per oltre dodici mesi, dall’agosto 2022 all’ottobre 2023. L’amministrazione ha rilevato, inoltre, che il ricorrente si era reso irreperibile dopo il rientro in Italia, senza comunicare il cambio di alloggio né i nuovi recapiti e senza regolarizzare la residenza.
Nel giudizio davanti al TAR Liguria il ricorrente ha contestato la revoca e, in via subordinata, il mancato rilascio di un titolo di soggiorno di altro tipo ai sensi dell’art. 9, comma 9, del D.lgs. 286/98. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era stata accolta sulla base del mero periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/90 e dell’art. 9, comma 6, del TUI, è stato respinto. Il Collegio ha preliminarmente osservato che l’assenza ultrannuale non è contestata e che il ricorrente, dopo il rientro, si è reso irreperibile, non comunicando il cambio di alloggio, i nuovi contatti telefonici e non regolarizzando la residenza. La Questura ha perciò inviato il preavviso di rigetto alla residenza dichiarata, con ricevuta di ritorno attestante l’irreperibilità, e ha tentato il contatto all’ultimo numero comunicato. In tale situazione l’onere informativo deve considerarsi correttamente adempiuto.
Nel merito, la terapia di fecondazione assistita addotta dal ricorrente non giustifica l’assenza. Il Collegio ha rilevato che tale terapia ha durata di qualche giorno o, includendo gli esami propedeutici, di qualche mese, ma non di oltre un anno continuativo. La durata dell’asserito impedimento non trova riscontro nei documenti versati in giudizio, privi di traduzione e autenticazione: i referti di laboratorio si limitano a dimostrare l’effettuazione di esami, non di una terapia di fecondazione assistita, e uno di essi è anteriore al periodo contestato. Anche la documentazione riferita al coniuge non comprova criticità.
Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che la Questura non può rilasciare un titolo di soggiorno a un soggetto irreperibile. Il Collegio ha precisato che l’amministrazione potrà in futuro vagliare un’eventuale richiesta del ricorrente intesa al rilascio di un titolo di tipologia diversa da quello revocato, ove ne sussistano i presupposti.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda. Il dispositivo ha disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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