Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1280 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso, sussistente al momento della proposizione del gravame, può venir meno nel corso del processo per effetto di sopravvenienze giuridiche o di fatto che rendano del tutto priva di utilità la decisione giurisdizionale. In tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza rileva quando si determini una situazione nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione, tale da escludere qualsiasi residua utilità, ancorché meramente strumentale, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa. La verifica dell’utilità concreta della decisione può essere condotta anche mediante gli esiti di un’attività istruttoria disposta dal giudice, purché non si trasformi in accertamento della fondatezza nel merito.
Il Fatto
Con un Avviso ministeriale veniva indetta una procedura per l’erogazione di agevolazioni a favore dei Distretti del cibo. La ricorrente presentava la domanda di accesso entro il termine previsto. L’Amministrazione comunicava dapprima un preavviso di non ammissibilità, per carenze documentali e per la mancata sottoscrizione digitale dell’allegato alla domanda. Nel termine assegnato la ricorrente trasmetteva l’integrazione e la firma digitale, apposta però in data successiva alla scadenza.
Con nota successiva il Ministero comunicava la non ammissibilità dell’istanza, proprio in ragione dell’apposizione tardiva della firma. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Lazio e, in corso di causa, proponeva motivi aggiunti avverso il decreto di approvazione della graduatoria finale. Il giudice disponeva un’istruttoria, chiedendo all’Amministrazione di riesaminare il progetto e di chiarire l’eventuale collocazione in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito della relazione istruttoria, rileva che la Commissione — nuovamente riunita su ordine del Tribunale — avrebbe attribuito alla candidatura un punteggio teorico che la collocherebbe in una posizione non utile, anche qualora il progetto fosse stato ritenuto ammissibile. Poiché nel bando soltanto i primi progetti in graduatoria sono finanziabili, l’accoglimento del ricorso non arrecherebbe alla ricorrente alcuna utilità concreta.
La motivazione muove dalla regola generale sull’interesse al ricorso. Esso deve permanere per tutta la durata del processo e non solo al momento della proposizione. Può infatti venir meno per effetto di sopravvenienze giuridiche o di fatto, le quali diano luogo a una situazione nuova e sostitutiva rispetto a quella originaria.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, che definisce il perimetro della sopravvenuta carenza di interesse: la decisione giurisdizionale diviene del tutto priva di utilità, anche sul piano meramente strumentale, quando l’esito favorevole non sia idoneo a soddisfare la pretesa dedotta in giudizio.
Nel caso concreto, l’attività istruttoria non è stata utilizzata per accertare la fondatezza dei motivi, ma per verificare l’utilità concreta della pronuncia. La relazione della Commissione, depositata in atti, ha offerto il dato necessario: la ricorrente sarebbe rimasta fuori dalla posizione utile per il finanziamento anche in caso di esito favorevole del gravame.
Ne consegue che la domanda di annullamento non è più in grado di produrre alcun vantaggio. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio compensa integralmente le spese di giudizio in ragione della particolarità della questione controversa.
Nota della Redazione
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