Azione risarcitoria autonoma per illegittimo affidamento d’appalto è irricevibile (TAR Liguria n. 1288 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la domanda diretta a ottenere il risarcimento dei maggiori costi derivanti dall’affidamento della parte residua di un appalto a un operatore subentrato, ove non sia stata esercitata la pregiudiziale azione impugnatoria del provvedimento presupposto, integra azione risarcitoria autonoma ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e deve essere proposta, a pena di irricevibilità, entro il termine decadenziale di 120 giorni dalla conoscenza dell’atto da cui il danno deriva. Il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo, che si realizza anche attraverso il suo deposito nel giudizio civile instaurato tra le stesse parti. La tardività della domanda costituisce ragione più liquida di decisione, espressione del principio di economia processuale e del canone del giusto processo. Il giudice amministrativo può respingere l’istanza di rinvio dell’udienza per la proposizione di motivi aggiunti quando questi risultino ictu oculi inammissibili e il differimento rechi pregiudizio alla sollecita definizione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, capogruppo di un raggruppamento aggiudicatario, aveva stipulato con la Provincia un contratto d’appalto per la riqualificazione di una strada a scorrimento veloce. Dopo la risoluzione per inadempimento disposta dall’Amministrazione, la Provincia ha affidato i lavori di completamento a un diverso raggruppamento, mediante scorrimento della graduatoria e con un ribasso inferiore a quello dell’originaria aggiudicataria.
La società ha agito in sede civile per contestare la risoluzione e ottenere il pagamento delle riserve, mentre la Provincia ha proposto domanda riconvenzionale per il maggior costo del nuovo affidamento. Ottenuta l’ostensione degli atti relativi al subentro, la ricorrente ha impugnato davanti al giudice amministrativo la determina di affidamento e gli atti connessi, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno corrispondente ai maggiori prezzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, avanzata per proporre motivi aggiunti contro una seconda perizia di variante. Il differimento dell’udienza ex art. 73 c.p.a. ha carattere eccezionale e richiede il bilanciamento tra il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo. I motivi aggiunti prospettati apparivano ictu oculi inammissibili, perché relativi ad atti della fase esecutiva del contratto, devoluti alla giurisdizione ordinaria, e comunque accessivi a un ricorso già inammissibile.
Sul merito, il Tribunale ha qualificato la domanda come azione risarcitoria autonoma ai sensi dell’art. 30 c.p.a. La ricorrente, infatti, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno derivante dall’applicazione della determina di aggiudicazione senza averne tempestivamente richiesto l’annullamento.
Così qualificata, l’azione è risultata irricevibile per tardività, assunta come ragione più liquida di decisione. L’art. 30 c.p.a. impone che la domanda sia proposta entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento da cui il danno deriva.
Il Collegio ha accertato che la determina di affidamento era stata depositata nel giudizio civile fin dall’11.4.2023, con la conseguenza che da tale data decorreva il termine decadenziale. Il ricorso, notificato solo il 30.9.2024, è dunque tardivo. La pronuncia si chiude con la condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate con riduzione del 50% per la definizione in rito.
Nota della Redazione
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