Revoca del permesso di soggiorno UE e giudizio di pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 1865 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 consente l’adozione del provvedimento quando vengano a mancare le condizioni di cui al comma 4. Tuttavia l’Amministrazione non può fondare la revoca sull’automatismo derivante dalla sola condanna penale. È necessario un giudizio di pericolosità sociale dello straniero che, in coerenza con l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, tenga conto della natura del reato, del pericolo per l’ordine pubblico, della durata del soggiorno e dei legami con lo Stato membro. Il controllo giurisdizionale si limita a verificarne la logicità e l’adeguatezza motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugna il decreto con cui il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, rigettando contestualmente l’istanza di aggiornamento. L’interessato prospetta la violazione degli artt. 9, commi 4 e 7, 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che l’Amministrazione abbia disposto la revoca in modo automatico sulla sola base della condanna penale, senza valutare la concreta pericolosità e i legami familiari in Italia. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere. Con ordinanza n. 1444 del 27 dicembre 2021 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza telematica del 3 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 esclude il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precisando che nella valutazione si tiene conto di eventuali condanne anche non definitive per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., nonché della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il successivo comma 7 prevede la revoca quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio.

Secondo la Corte costituzionale, richiamata nella ordinanza n. 58 del 2014, diniego e revoca devono essere sorretti da un giudizio di pericolosità con motivazione articolata, che valorizzi durata del soggiorno e inserimento, escludendo ogni automatismo conseguente alle condanne penali. Nella stessa direzione si colloca la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5515 del 2012, n. 5358 del 2022, n. 2727 del 2022) e la Corte di Giustizia UE (cause riunite C-503/19 e C-592/19), per la quale l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE osta a che lo status sia negato per il solo motivo dei precedenti penali, senza esame specifico.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che nella fattispecie l’Amministrazione ha svolto una valutazione approfondita della situazione personale, della pericolosità, dei legami familiari e dell’inserimento sociale. Il provvedimento dà atto della condanna riportata per una lunga serie di furti in abitazione e per ricettazione, dell’arresto dell’attività criminosa per intervento delle forze dell’ordine e della frequentazione, dopo l’espiazione della pena, di soggetti dediti a traffici delittuosi.

Da tali elementi l’Autorità ha desunto che l’interessato continui a vivere in un contesto malavitoso e tragga sostentamento dall’attività delinquenziale, considerate anche le esigue entrate lecite. I familiari in Italia sono stati considerati, ma ritenuti recessivi rispetto all’interesse ad allontanare i soggetti socialmente pericolosi. Il giudizio di opportunità risulta scevro da vizi logici e non è censurabile dal Giudice. La censura è infondata e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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