Revoca del porto di fucile illegittima per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Piemonte n. 1094 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della licenza di porto d’armi, la discrezionalità amministrativa, pur ampia, deve confluire in determinazioni adeguatamente istruite e motivate. Il giudizio di inaffidabilità del titolare non può fondarsi esclusivamente su una querela o su un deferimento all’autorità giudiziaria, quando l’episodio posto a base del provvedimento risulti smentito dagli esiti delle indagini penali e i procedimenti siano stati archiviati prima dell’adozione dell’atto. Il provvedimento che si appiattisca su tali rilievi, omettendo ogni valutazione della personalità e del comportamento complessivo dell’interessato, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento, salve le ulteriori e rinnovate valutazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro al volo. Il Prefetto di Torino, con provvedimento del 15 aprile 2021, aveva revocato la licenza sulla base di una segnalazione dei Carabinieri del 2 marzo 2021, dalla quale emergeva il ritiro cautelativo delle armi detenute, a seguito di querela sporta dal fratello per minacce gravi, e l’omessa denuncia di munizioni rinvenute in numero superiore a quello dichiarato.
Avverso la revoca il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, rigettato dal Prefetto con decreto notificato il 28 aprile 2022. Nel frattempo il procedimento penale per minacce era stato archiviato, con decreto del 22 luglio 2021, e quello per omessa denuncia di munizioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, era stato archiviato per estinzione del reato per intervenuta oblazione. Entrambi i decreti precedono la decisione sul ricorso gerarchico. Il ricorrente impugna il provvedimento prefettizio davanti al TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente fondatezza delle censure sul deficit motivazionale e istruttorio. Il TAR muove dal riconoscimento che l’Amministrazione gode in materia di poteri ampiamente discrezionali, ma ribadisce che tale discrezionalità deve comunque confluire in determinazioni adeguatamente istruite e motivate.
La motivazione del provvedimento impugnato si è appiattita sull’episodio del 1° marzo 2021, sulla querela del fratello e sul conseguente deferimento all’autorità giudiziaria. Tali circostanze, osserva il Collegio, non sono sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità.
L’inquadramento fattuale dell’episodio è infatti smentito da quanto riportato nella richiesta di archiviazione. Da essa emerge che la versione dell’indagato ha trovato conferma nell’attività integrativa di indagine: nel giorno e nell’orario indicati dalla persona offesa il ricorrente si trovava in altro luogo, come confermato dai tabulati telefonici e dalle dichiarazioni di più persone. La perquisizione personale e veicolare non consentì di rinvenire il coltello asseritamente utilizzato per la minaccia, né emersero elementi che confortassero la versione della querela.
Anche il secondo elemento posto a base dell’atto era venuto meno: il procedimento per omessa denuncia di munizioni si era concluso con archiviazione per estinzione del reato per intervenuta oblazione. Il TAR sottolinea che la vicenda, per la peculiarità del contesto fattuale, avrebbe richiesto un’istruttoria più approfondita e una motivazione più adeguata a sostegno della sostenuta inaffidabilità, considerato che proprio l’attività di indagine faceva emergere circostanze di segno contrario.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con l’assorbimento delle residue doglianze, e l’annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve eventuali ulteriori e rinnovate valutazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.