Emersione lavoro irregolare: requisito reddituale del datore e motivazione per relationem (TAR Lombardia n. 1870 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare, il requisito reddituale del datore di lavoro è stabilito dal legislatore in misura fissa e non ammette verifiche ulteriori rispetto all’imponibile espressamente codificato. Nel caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, la soglia è quella prevista dall’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020, con possibile concorso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado anche non conviventi. È del tutto irrilevante la situazione economica del lavoratore, poiché il reddito richiesto deve garantire gli obblighi retributivi gravanti esclusivamente sul datore. Infine, in caso di motivazione per relationem, l’atto richiamato non deve essere notificato all’interessato, essendo sufficiente che ne siano indicati gli estremi e che sia reso disponibile su richiesta; la sua omessa allegazione non invalida il provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Il datore di lavoro presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione una domanda di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona in favore del lavoratore. Dall’istruttoria emergeva che il nucleo familiare del datore era composto da più soggetti conviventi e che lo stesso aveva maturato, nell’anno 2019, un reddito imponibile inferiore alla soglia prevista dalla normativa per tale tipologia di nucleo.

Dopo il preavviso di diniego, il ricorrente non presentava osservazioni difensive. L’Amministrazione rigettava quindi l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato deducendo la nullità per assenza di motivazione e la violazione della disciplina sull’emersione, con richiesta di annullamento degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione, essendo questo basato esclusivamente sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, atto mai trasmesso. Il Collegio ha respinto la censura. L’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 ammette la motivazione per relationem e richiede solo che l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile secondo la normativa sull’accesso.

La giurisprudenza citata — T.A.R. Lazio, Roma, n. 13770/2022, T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2221/2024 e T.A.R. Campania, Napoli, n. 7091/2024 — chiarisce che per “disponibilità” si intende la possibilità di prendere visione, chiedere copia e produrre in giudizio l’atto, senza obbligo di notifica. Nel caso concreto il contenuto del parere ITL era desumibile dal provvedimento, rendendo intellegibili le ragioni della decisione. La mancata trasmissione, pur a fronte di istanza di accesso, non inficia la validità dell’atto.

Con il secondo e terzo motivo — esaminati congiuntamente — si contestava l’errata applicazione dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 e dell’art. 9 D.M. 27 maggio 2020, sostenendosi che l’Amministrazione dovesse verificare la situazione economica familiare e i redditi del lavoratore. Il Collegio ha ritenuto la censura infondata.

L’art. 103, comma 15, D.L. n. 34/2020 condiziona l’ammissione alla procedura al parere favorevole dell’Ispettorato sulla capacità economica del datore. L’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020 fissa le soglie reddituali minime. La ratio della norma è garantire la capacità del datore di far fronte agli obblighi retributivi ed evitare regolarizzazioni fittizie: la valutazione di congruità è compiuta “a monte” dal legislatore.

Ne deriva l’irrilevanza della situazione reddituale del lavoratore, non potendo egli concorrere al reddito necessario all’adempimento di obblighi che gravano esclusivamente sul datore. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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