Revoca del permesso UE per lungo soggiorno: rileva la pericolosità attuale (TAR Puglia n. 803 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, l’autorità di pubblica sicurezza deve accertare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, senza alcun automatismo, desumendola legittimamente dalla gravità e dalla pluralità dei reati per cui è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile. Tale accertamento postula un’effettiva ponderazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998. La risalenza nel tempo dei fatti di reato non è di per sé dirimente, ove l’attualità della pericolosità emerga da elementi concreti e sopravvenuti, quali la commissione di nuovi reati in pendenza del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario presente in Italia dal 1998, impugnava il decreto del Questore del 07.05.2024 di rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, con contestuale revoca del titolo. Il provvedimento si fondava sulle condanne irrevocabili riportate per i delitti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e agli artt. 337, 474 e 648 c.p..

Il ricorrente deduceva l’erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, commi 5 e 9, e 26, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, nonché la violazione degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, lamentando il difetto di istruttoria, la carenza motivazionale e l’omesso contemperamento degli interessi coinvolti. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3280 del 2024, aveva accolto l’appello cautelare ai fini del riesame, rilevando profili di fondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, confermando integralmente le valutazioni già espresse in sede cautelare. Il Collegio ha ritenuto che l’accertamento della pericolosità sociale fosse stato compiuto dall’Amministrazione in concreto, senza alcun automatismo, e fosse legittimamente desunto dalla gravità e dalla pluralità delle condanne irrevocabili riportate dal ricorrente.

Il Tribunale ha inoltre escluso che i fatti di reato potessero essere confinati nel passato. Pur riconoscendone il disvalore, ha valorizzato la sentenza della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 04.01.2022, e ha dato rilievo ai successivi deferimenti all’autorità giudiziaria del 23 agosto e del 12 ottobre 2025 per il reato di evasione, commessi in regime di detenzione domiciliare. Tale elemento sopravvenuto è stato determinante per confermare l’attualità della pericolosità sociale, per l’ordine e la sicurezza pubblica, del ricorrente.

Quanto alla lamentata omissione del contemperamento degli interessi, il Collegio ha osservato che il ricorrente aveva dichiarato di essere solo momentaneamente ospite del fratello e che non risultava avesse formato una propria famiglia in Italia né intrattenesse significativi rapporti affettivi la cui tutela potesse ritenersi preminente rispetto all’interesse alla permanenza. La ponderazione operata dall’Amministrazione non si è quindi presentata come stereotipata, ma ha tenuto conto delle effettive condizioni personali e sociali dell’interessato, sebbene con esito negativo per quest’ultimo.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite e ha revocato il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato che ne aveva negato l’ammissione, accogliendo l’istanza e liquidando il compenso al difensore nella misura di € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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