Libera fruizione del litorale e nozione di scelta discrezionale: diniego di concessione demaniale marittima legittimo (TAR Puglia n. 806 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’ente locale in ordine al rilascio di una concessione demaniale marittima ovvero alla libera fruizione collettiva del bene ha natura ampiamente discrezionale, spettando al Comune individuare l’utilizzo che risponda al più rilevante interesse pubblico. La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non obbliga l’amministrazione a rilasciare la concessione richiesta, neppure quando l’istanza sia in astratto compatibile con il Piano Regionale: essa mantiene inalterata la piena discrezionalità sull’impiego del demanio, sicché il diniego fondato sulla scelta di preservare il tratto di litorale alla libera fruizione è legittimo purché non manifestamente erroneo o illogico. È altresì legittimo il rigetto motivato dall’impossibilità di procedere all’assegnazione in via diretta, essendo ormai consolidato il principio dell’obbligatorietà della gara pubblica ai sensi dell’art. 4, l. n. 118/2022.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva in prossimità del litorale del Comune di Salve, chiedeva il rilascio di una concessione demaniale marittima sull’area prospiciente il proprio immobile. A esito del procedimento, il Comune rigettava l’istanza, evidenziando la volontà di non rilasciare concessioni sul tratto di litorale interessato, l’impossibilità di procedere ad assegnazioni dirette in assenza di gara e la non conformità del progetto alle previsioni del Piano Regionale delle Coste e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
La società impugnava il diniego, deducendo l’errata qualificazione dell’istanza — che doveva intendersi volta anche all’avvio delle procedure competitive — e la contraddittorietà della motivazione, contestando altresì la legittimità del richiamo alla delibera consiliare con cui l’amministrazione aveva manifestato la volontà di riservare l’area alla libera fruizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dalle eccezioni preliminari, ha ritenuto infondate le censure relative alla qualificazione dell’istanza. L’obbligo di buona fede e leale collaborazione impone all’amministrazione di interpretare la richiesta secondo il suo effettivo oggetto, ma non di sostituire la propria valutazione alla volontà manifestata dal privato: nel caso di specie, l’istanza era chiaramente volta al rilascio diretto della concessione e non all’avvio di una gara.
La struttura motivazionale del provvedimento non rivela alcuna contraddittorietà: la scelta del Comune di esaminare nel merito l’istanza, pur dopo aver rilevato l’impossibilità di una assegnazione diretta, si risolve nella maggiore compiutezza della motivazione, articolata su piani logici e giuridici progressivi.
Quanto al profilo centrale, il Tribunale ha dato continuità all’orientamento secondo cui la decisione sul rilascio delle concessioni demaniali ha natura ampiamente discrezionale, potendo l’ente scegliere tra attribuzione al privato e libera fruizione collettiva. Nel caso concreto, la volontà di mantenere il tratto di litorale alla libera fruizione, già espressa nella delibera consiliare del 2008, costituisce una scelta non manifestamente erronea o illogica e da sola idonea a giustificare il diniego.
La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non è dirimente: il Piano Regionale delle Coste fissa disposizioni minime cui i Comuni devono conformarsi, ma non obbliga al rilascio delle concessioni. L’istanza del privato ha il solo effetto di stimolare una valutazione sull’utilizzo del bene, che in assenza di pianificazione resta integralmente rimessa alla discrezionalità comunale. Il richiamo alla delibera del 2008 è quindi legittimo: non sostituisce l’attività pianificatoria, ma esprime la scelta concreta assunta a fronte della richiesta.
Parimenti legittimo è il rilievo relativo alla necessità della gara pubblica, principio ormai consolidato ai sensi dell’art. 4, l. n. 118/2022: a fronte di un’istanza volta al rilascio diretto, tale rilievo costituisce autonoma ragione di diniego. La natura plurimotivata del provvedimento ha infine consentito l’assorbimento delle ulteriori censure, secondo il principio per cui il giudice può respingere il ricorso sulla base di un solo motivo, logicamente autonomo rispetto agli altri.
Nota della Redazione
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