Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 3830 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata la mancata esecuzione del titolo e il decorso del termine dilatorio, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione, assegna un termine per provvedere e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore per la violazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., va accolta entro un tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto in linea capitale, secondo il criterio della non manifesta iniquità.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in suo favore e delle spese di lite. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Dedotto l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di piena esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, onde ottenere la conformazione dell’amministrazione al caso deciso.

Nel caso concreto, la sentenza posta in esecuzione risultava notificata, passata in giudicato e azionata con ricorso ritualmente notificato e depositato; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996. Poiché non era stata allegata né provata l’esecuzione del provvedimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato.

È stato pertanto assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’integrale esecuzione. In difetto, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà nei 60 giorni successivi su specifica istanza della ricorrente. Il compenso del commissario è stato liquidato in € 500,00.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma per la violazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., fissando tre criteri: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche in caso di insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo, la somma pari al 10% dell’importo dovuto in linea capitale, onde evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione, secondo i criteri della Adunanza Plenaria n. 7/2019.

Le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico della resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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