Cessazione della materia del contendere per integrale assegnazione delle ore di sostegno (TAR Campania n. 527 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un alunno con disabilità in condizione di estrema gravità, il diritto all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza integra la misura necessaria a garantire la piena inclusione scolastica. Quando l’amministrazione scolastica, nel corso del giudizio, redige il PEI con il numero di ore adeguato alla patologia e richiede gli insegnanti di sostegno in deroga secondo la normativa vigente, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone che l’adempimento sia effettivo e conforme alla normativa, non essendo sufficiente una mera attività preparatoria dell’amministrazione.

Il Fatto

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore con handicap in condizione di estrema gravità ha impugnato la nota con cui il Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo aveva attestato l’assegnazione di 18 ore di sostegno su 30 ore di frequenza settimanali per l’anno scolastico 2025/2026. Ha chiesto l’accertamento del diritto del minore all’insegnante di sostegno per l’intero orario e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle 30 ore settimanali, quale unica misura adeguata alla patologia.

Con ordinanza cautelare il Tribunale, pur non ravvisando i presupposti per le misure cautelari, ha ordinato all’istituto di redigere il PEI e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa rilevante, rinviando la verifica dell’operato dell’amministrazione a una successiva camera di consiglio. Nella pendenza del giudizio la pretesa è stata soddisfatta: il genitore ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla verifica delle condizioni in presenza delle quali, nel processo amministrativo, l’integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il Collegio ha accertato che l’amministrazione scolastica, in corso di causa, ha adempiuto all’obbligo di redigere il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia del minore.

Il Tribunale ha inoltre verificato che l’istituto ha ottemperato alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga. Tale adempimento assicura agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione, che costituisce il bene della vita tutelato dalla pretesa sostanziale.

Il superamento della pretesa non è rimasto sul piano formale. Il Collegio ha valorizzato il fatto che l’attività dell’amministrazione ha condotto alla copertura integrale delle ore di sostegno per l’intero orario di frequenza, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso originario.

Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite. La vicenda sostanziale aveva già avuto compiuta soddisfazione nell’ambito di un distinto giudizio, all’esito del quale erano già state liquidate le spese di giudizio a favore del genitore. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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