Revoca del porto d’armi illegittima per contraddittorietà con l’archiviazione prefettizia (TAR Piemonte n. 1709 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi disposta dal Questore sul presupposto di una condotta ritenuta indice di inaffidabilità è illegittima quando si ponga in contraddittorietà con un precedente provvedimento di archiviazione del procedimento di divieto di detenzione armi, adottato dalla Prefettura dopo analoghe valutazioni. Il superamento di quel provvedimento richiede una motivazione rinforzata, fondata su una istruttoria aggiuntiva e su molteplici indizi univoci e concordanti, idonei a dimostrare la sopravvenuta o acclarata inaffidabilità del titolare. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e n. 322 del 1996, il requisito della buona condotta non può essere negato con valutazioni generiche o omnicomprensive, ma solo in presenza di condotte tipizzate, il cui onere probatorio grava sulla pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, deteneva regolarmente un’arma acquistata per finalità collezionistiche, senza mai acquistare munizioni. Nella serata di un giorno del dicembre 2020, presso la propria abitazione, sorgeva un acceso diverbio verbale con la convivente. Il vicinato segnalava l’accaduto e una volante interveniva fermando entrambi, riappacificatisi; la compagna negava di aver subito percosse. Nelle ore successive la Questura ritirava cautelativamente l’arma e il titolo autorizzativo, facendo riferimento a presunte percosse.

Avviato il procedimento per il divieto di detenzione armi, la Prefettura lo archiviava. La Questura, tuttavia, emanava poi la revoca della licenza, motivandola con uno schiaffo asseritamente inferto dal ricorrente e con un atteggiamento aggressivo, confermati da una testimone. Il ricorso gerarchico al Prefetto veniva respinto, e il ricorrente impugnava innanzi al TAR sia il provvedimento di rigetto, sia la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per i profili della non riconducibilità della condotta alle fattispecie normative invocate, dell’assenza di una reale inclinazione alla violenza, della prova della buona condotta e della contraddittorietà tra i provvedimenti. Esclusa la sola censura sulla consumazione del potere amministrativo a seguito dell’archiviazione, il giudice ritiene che gli articoli del R.D. n. 773 del 1931 richiamati non si attaglino a un soggetto incensurato, privo di carichi pendenti e mai coinvolto in episodi di violenza.

Il diverbio con la convivente, episodico e isolato, non integra di per sé un indizio di inaffidabilità. Era necessario verificare se la condotta fosse espressione di una prassi consolidata e di un atteggiamento reiterato, indice di predisposizione all’offesa, oppure di un fatto occasionale. La stessa compagna aveva dichiarato di non aver mai temuto il ricorrente e di non essere in alcun modo succube, sicché non si comprende la ragione per cui si sia attribuito al fatto un significato che i protagonisti stessi non gli hanno riconosciuto.

Quanto alla buona condotta, la sentenza richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e n. 322 del 1996: l’onere di provare la cattiva condotta spetta alla pubblica amministrazione e non può fondarsi su giudizi sommari che prescindano da condotte tipizzate. Nel caso concreto nulla induce a ritenere che il ricorrente abbia tenuto comportamenti esprimenti un qualche disvalore.

Il profilo decisivo è la contraddittorietà. Il fatto che solo dopo l’archiviazione sia emerso lo schiaffo non esclude che si sia trattato di un episodio unico, cui la compagna non ha attribuito il significato dato dall’amministrazione, la quale sembra aver adottato un provvedimento esemplare, di valore simbolico, più che un atto cautelare fondato su un giudizio di concreta pericolosità. Per superare l’archiviazione occorreva un provvedimento novativo munito di motivazione rinforzata, basato su indizi univoci e concordanti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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