Revoca del porto d’armi per difetto di affidamento e sindacato di ragionevolezza (TAR Lazio n. 729 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi può essere revocata quando il titolare non dà affidamento di non abusare delle armi, ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, R.D. n. 773/1931. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’uso dell’arma. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della ragionevolezza della discrezionalità spesa, restando esclusa ogni valutazione di merito. Non è invocabile l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 nei procedimenti d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di fucile per uso sportivo rilasciata nel 2017, impugna il decreto con cui la Questura ha disposto la revoca del titolo. Il provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla memoria endoprocedimentale dell’interessato. Il ricorso è affidato a due motivi: la mancata considerazione delle osservazioni difensive, con violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, e il travisamento dei fatti in relazione all’art. 43 del T.U.L.P.S., per avere il ricorrente esploso due colpi di fucile al solo fine di difendere la propria incolumità da un attacco di cinghiali.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. Il ricorso è stato introitato per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 43, ultimo comma, R.D. n. 773/1931, secondo cui la licenza può essere ricusata o revocata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. La norma attribuisce all’Amministrazione il potere di ritirare il titolo già concesso quando ritiene che il soggetto non offra tale affidamento. Non è dunque necessario che l’abuso si sia già comprovato: è sufficiente un apprezzamento discrezionale sugli indici rivelatori della possibilità di abuso.
La Corte richiama il precedente del Consiglio di Stato, sezione III, n. 6530 del 2024, secondo cui l’Amministrazione può legittimamente valorizzare situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Rilevano, a tal fine, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla responsabilità dell’interessato.
Su questa base il Collegio verifica se la discrezionalità spesa in concreto resti entro i limiti della ragionevolezza o trasmodi in irrazionalità, unico spazio di sindacato consentito al giudice amministrativo. L’esame dei fatti induce a ritenere evidente l’abuso dell’arma: il ricorrente ammette di avere esploso i colpi e la propria inconsapevolezza sulla gittata del fucile, con pericolo per la pubblica incolumità e possibilità di reiterazione del rischio. Il rilievo prescinde dai profili penali della vicenda.
Ne consegue che la revoca è sorretta da idonei presupposti e risulta adeguatamente motivata in relazione agli stessi, desumibili dalla descrizione dei fatti contenuta nel provvedimento. È respinta la censura sull’art. 10 della legge n. 241/1990, poiché la memoria del ricorrente è stata valutata dall’Amministrazione, che ha ragionevolmente ritenuto le giustificazioni non idonee a superare i rilievi mossi. Quanto all’art. 10-bis, la norma è estranea all’ambito applicativo, trattandosi di procedimento d’ufficio.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. La peculiarità della vicenda induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.