Termine edilizio sospeso ma non interrotto dalle pronunce favorevoli (Cons. Stato n. 7 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni fissato dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per ottemperare all’ordine di ripristino è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto dell’esigibilità dell’esecuzione nel tempo residuo e la possibilità di chiedere l’accertamento di conformità o un ulteriore congruo termine. Il Comune diventa di diritto proprietario del bene anche se la misura cautelare favorevole è intervenuta dopo il decorso del termine, allorché il ricorso sia stato definitivamente respinto. La mancata ottemperanza costituisce illecito amministrativo omissivo propter rem, non scriminato dall’esercizio del diritto di culto, che va svolto nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia.
Il Fatto
Il Comune di Monfalcone, con ordinanza del 15 novembre 2023, ha rilevato che un’associazione islamica utilizzava un immobile come luogo di culto in difformità dai titoli edilizi e dallo strumento urbanistico, ordinando il ripristino della destinazione d’uso entro novanta giorni dalla notifica, avvenuta il 25 novembre 2023. L’associazione ha impugnato l’ordinanza dinanzi al TAR, che ha respinto la domanda cautelare; in appello cautelare, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti del provvedimento e sollecitato un confronto tra le parti. Il TAR ha poi accolto il ricorso, ma la Seconda Sezione, con sentenza n. 2821 del 2025, ha riformato la decisione. Il Comune, accertata la prosecuzione dell’attività di culto, ha emanato l’ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile, impugnata dall’associazione. Con sentenza non definitiva, la Seconda Sezione ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito sulla natura sospensiva o interruttiva delle pronunce favorevoli sul termine per ottemperare.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria ha preliminarmente verificato che, nel caso di specie, il termine di novanta giorni era interamente decorso prima dell’emanazione del primo decreto cautelare favorevole all’associazione, del 29 febbraio 2024. Ha quindi escluso che le pronunce cautelari, intervenute quando il termine era già spirato, potessero avere efficacia interruttiva, atteso che non vi era più alcuna frazione di termine da sospendere o interrompere. Ha inoltre precisato che, con la sentenza definitiva che ha riconosciuto la legittimità dell’ordine di ripristino, le misure cautelari sono divenute giuridicamente irrilevanti, ai sensi dell’art. 389 cod. pen..
Quanto al quesito nomofilattico, la Corte ha aderito all’orientamento maggioritario secondo cui le pronunce favorevoli al ricorrente, anche se poi caducate, comportano la mera sospensione del termine di novanta giorni, e non la sua interruzione. L’effetto acquisitivo ope legis del bene al patrimonio comunale si perfeziona alla scadenza del termine e non viene meno per effetto di provvedimenti giurisdizionali provvisori che diventino irrilevanti all’esito del giudizio. Il ricorrente non può trarre vantaggio da statuizioni cautelari o di primo grado favorevoli quando la sua domanda sia stata definitivamente respinta, in applicazione del principio factum infectum fieri nequit e della natura meramente strumentale della tutela cautelare rispetto alla decisione di merito.
La Corte ha escluso che l’esercizio del diritto di culto in forma associata possa configurare una esimente dello stato di necessità, non essendo la situazione di pericolo cagionata da terzi ma dal mutamento di destinazione d’uso dell’interessato, né una lesione del principio di proporzionalità, non avendo l’associazione fornito all’Amministrazione circostanze personali idonee a rendere sproporzionata la sanzione. L’attività di culto va svolta nel rispetto delle regole urbanistiche ed edilizie e dei valori di sicurezza e incolumità, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale ed europea richiamata.
L’istanza di cancellazione dell’espressione contenuta nella memoria di primo grado è stata respinta, rientrando nella dialettica critica tra le parti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
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