Revoca del porto d’armi per fatti privi di rilievo penale (TAR Sicilia n. 59 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. L’Amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla responsabilità dell’interessato. Il giudizio prognostico ex ante è espressione di ampia discrezionalità e si sottrae al sindacato di merito, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Non trova applicazione la legge n. 689/1981, né è necessaria l’audizione dell’interessato, ove questi abbia comunque presentato osservazioni nel procedimento.
Il Fatto
Il Questore di Agrigento ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia. A fondamento del provvedimento il Questore ha richiamato due episodi: una segnalazione all’autorità giudiziaria per una lite tra giovani nei pressi di un esercizio pubblico e una successiva segnalazione per dissidi in ambito familiare. L’Amministrazione ha ritenuto che le osservazioni presentate dall’interessato non facessero emergere elementi utili a una rivalutazione, considerati i precedenti penali pendenti, e ha concluso per la mancanza dei requisiti soggettivi.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo l’inidoneità delle condotte a fondare dubbi sull’affidabilità, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 18 della legge n. 689/1981 per mancata audizione. La domanda cautelare è stata respinta. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza straordinaria PNRR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi. Quanto alla mancata audizione, la censura è infondata: la revoca non ha natura sanzionatoria ma cautelare e preventiva, sicché non trova applicazione la legge n. 689/1981. Il ricorrente ha comunque presentato le proprie osservazioni, delle quali il provvedimento dà atto.
Anche il difetto di motivazione non coglie nel segno. Il provvedimento, seppure in modo sintetico, espone le ragioni del giudizio di inaffidabilità richiamando due episodi precisi, entrambi ammessi dal ricorrente stesso. Irrilevante è che l’intervento sia stato solo verbale o che non vi sia stata querela.
Il TAR richiama la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 175 del 2025: il possesso dell’arma costituisce un quid pluris accordato in deroga al divieto generale, e la sua concessione risente della necessità di un giudizio prognostico che ex ante escluda la possibilità di abuso. Sia il diniego del porto d’armi sia la revoca della licenza postulano un giudizio di affidabilità, espressione di ampia discrezionalità.
Il Collegio richiama poi Cons. Stato, sez. III, n. 7176 del 2025: l’Amministrazione può valorizzare situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso, potendo apprezzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato.
Da ultimo, il TAR richiama la propria precedente sentenza n. 1232 del 2025, che valorizza la semplice denuncia o segnalazione e l’esigenza che l’affidabilità sussista in maniera piena e limpida. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese stante la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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