Corretta la sentenza che ha omesso la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (TAR Lombardia n. 3363 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nella sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 86, comma 2, cod. proc. amm.. Il giudice, verificato il consenso dell’Amministrazione resistente, dispone l’integrazione del dispositivo aggiungendo la clausola che attribuisce la condanna “e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario”. La fase processuale di correzione non richiede una regolazione autonoma delle spese, secondo il principio richiamato dal decreto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto contro il diniego di differimento della prova orale del concorso per dirigenti scolastici. Con la sentenza n. 409 del 2026, la Sezione Quinta aveva accolto il ricorso introduttivo, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti, e aveva condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Avendo il difensore dichiarato la propria qualità di antistatario, la parte ricorrente ha depositato istanza di correzione materiale, rilevando che nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese in suo favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata l’omissione, ha applicato il procedimento di correzione previsto dall’art. 86, comma 2, cod. proc. amm., che consente al giudice di emendare con decreto collegiale gli errori materiali che non comportano una nuova valutazione dei fatti di causa.
La richiesta, depositata il 21 maggio 2026, è stata esaminata alla luce del consenso espresso dall’Avvocatura dello Stato in camera di consiglio.
La correzione è stata disposta con l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente”, dell’inciso “e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Sulle spese della presente fase, il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, decreto collegiale 9 febbraio 2026, n. 1020, secondo cui non occorre provvedere alla regolazione delle spese processuali della fase di correzione.
Con riferimento alla tutela dei dati personali, il decreto dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti in caso di diffusione.
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Nota della Redazione
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