Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione docente (TAR Campania n. 5152 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario e la scadenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, ordina all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dictum. Il rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a. presuppone l’inottemperanza dell’Amministrazione e la non contestazione dei fatti costitutivi. In caso di ulteriore inadempimento va nominato un Commissario ad acta, con spese a carico dell’ente. La domanda di condanna alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accoglibile e va quantificata negli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dalla scadenza del termine.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 190/2024 del giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a una somma a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento, oltre interessi.
L’interessato ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, malgrado la notifica della pronuncia in forma esecutiva, ed ha esibito la certificazione del passaggio in giudicato. Ha quindi chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con mero atto di stile, non ha contestato le circostanze addotte e documentate dal ricorrente, in particolare l’asserito inadempimento. Ha inoltre dato atto dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Su queste basi il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per il rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a. ed ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni adempimento necessario.
Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Ha inoltre accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o, se anteriore, dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Quanto alle spese successive al titolo azionato, il Tribunale ha precisato che in sede di ottemperanza sono dovute, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non sono dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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