Revoca del porto d’armi e divieto prefettizio di detenzione (TAR Lombardia n. 3 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 TULPS è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio prognostico di inaffidabilità all’uso delle armi non richiede nè un accertato abuso già commesso, nè una condanna penale, essendo sufficiente il pericolo di abuso desumibile da fatti oggettivamente valutati. Una volta consolidato il divieto prefettizio, la revoca della licenza di porto d’armi disposta dal Questore ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS costituisce atto dovuto e vincolato, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso la revoca stessa.

Il Fatto

Con due ricorsi riuniti il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il divieto di detenzione di armi e munizioni notificatogli dal Prefetto, nonchè il successivo provvedimento con cui la Questura gli ha revocato il porto d’armi per uso venatorio.

I provvedimenti traggono origine da un episodio verificatosi nell’agosto 2023, quando il ricorrente era fuoriuscito dall’abitazione imbracciando un fucile nel cortile condominiale, con conseguente ritiro cautelare delle armi e dei titoli autorizzativi. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio e del legittimo affidamento, lamentando in particolare il diniego opposto all’istanza di accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina del TULPS. L’art. 39 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne; l’art. 43 consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il TAR ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare armi, ammessa solo verso soggetti dei quali esista perfetta sicurezza circa il buon uso delle stesse.

Ne deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella formulazione della prognosi cautelare di non abuso, che può fondarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale e indipendentemente dalla loro riconducibilità a responsabilità dell’interessato. Il giudizio prognostico, di natura probabilistica, richiede solo un attendibile grado di verosimiglianza, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel caso concreto il TAR esclude i vizi istruttori e motivazionali: la Prefettura ha versato in atti la nota dei Carabinieri, le sommarie informazioni testimoniali e l’annotazione di PG, dalla quale emerge che il ricorrente, distratto mentre puliva l’arma, era uscito nel cortile imbracciando il fucile. Tale condotta, pur non aggressiva, denota una leggerezza nella detenzione e nell’uso delle armi, incompatibile con gli obblighi di custodia e di autocontrollo imposti a chi le detiene. Irrilevanti restano la condotta di vita e l’assenza di condanne.

Il Collegio respinge anche la doglianza sul contraddittorio: il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e il rigetto dell’istanza di accesso non è stato tempestivamente impugnato, con conseguente irricevibilità in parte qua. Quanto al secondo ricorso, accertata la legittimità del divieto prefettizio, il TAR rileva che tra i due provvedimenti sussiste un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata e necessaria: la revoca questorile è atto dovuto e vincolato, non essendo ammissibile mantenere la licenza in capo a chi non può detenere le armi. Il ricorso avverso la revoca è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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