Diniego iscrizione elenco buttafuori: obbligo di valutare la riabilitazione e l’affidabilità attuale (TAR Liguria n. 57 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita sia un potere vincolato, per il diniego in presenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009, sia un potere discrezionale riguardo alla valutazione della buona condotta ai sensi dell’art. 11, comma 2, t.u.l.p.s.. Il provvedimento negativo, incidendo sulla capacità lavorativa e sul diritto al lavoro costituzionalmente tutelato, deve essere assistito da una motivazione rigorosa. L’Amministrazione non può fondare il diniego su precedenti penali ultraquinquennali, essendo questi irrilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c), dovendo invece valutare l’affidabilità attuale dell’istante e considerare la riabilitazione concessa, che costituisce un elemento qualificante del percorso di reinserimento sociale. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Savona aveva respinto l’istanza, avanzata dalla società datrice di lavoro, per la sua iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Il provvedimento negativo si basava sulle informazioni acquisite dalla Questura, che aveva riscontrato precedenti penali in materia di armi, un decreto penale per un reato poi depenalizzato, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e la reiezione di una domanda di revoca del divieto di detenzione di armi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso. Ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come il D.M. 6 ottobre 2009 configuri un potere vincolato di diniego in presenza delle condizioni ostative tassativamente elencate e un potere discrezionale in ordine alla valutazione della buona condotta.
Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la ricorrenza delle condizioni assolutamente impeditive, essendo le condanne penali riportate dal ricorrente risalenti a oltre venticinque anni fa e, pertanto, irrilevanti in base al parametro temporale del quinquennio. Il collegio ha quindi rilevato il difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento, che aveva attribuito esclusivo rilievo a condotte illecite remote senza valutare l’affidabilità attuale dell’interessato e senza considerare la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza.
Il TAR ha inoltre riscontrato un travisamento dei fatti in relazione alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tale revoca non era dipesa da un comportamento censurabile del ricorrente, ma dalla cessazione delle esigenze di protezione del presidente della società calcistica, per cui l’agente era stato nominato. La revoca costituiva una conseguenza vincolata del venir meno del presupposto dell’incarico.
Infine, il diniego non poteva fondarsi sul provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca del divieto di detenere armi, atteso che il controllo delle attività di intrattenimento non implica l’uso di armi – espressamente vietato – e incide sul diritto al lavoro. Il giudice ha infine dichiarato inammissibile l’integrazione postuma della motivazione operata dalla difesa erariale in giudizio, in quanto la motivazione costituisce un presidio di legalità sostanziale insostituibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.