Revoca del porto d’armi fondata su procedimenti penali poi archiviati (TAR Lombardia n. 3113 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi è illegittima quando l’amministrazione fonda il giudizio di inaffidabilità sulla sola pendenza di procedimenti penali, omettendo di verificarne lo stato al momento della conclusione del procedimento amministrativo e di esaminare i fatti posti a loro fondamento. Il venir meno della presunta pericolosità, per essere i procedimenti definiti con archiviazione, impone all’amministrazione di indicare comunque le ragioni della propria valutazione prognostica, non potendosi la revoca giustificare con la mera presenza di denunce. La discrezionalità tecnica non esonera dall’obbligo di corretta istruttoria. La domanda risarcitoria resta invece esclusa quando il ritiro cautelativo delle armi sia stato disposto sulla base di un fatto di reato ritenuto ragionevolmente incompatibile con il possesso delle armi, con conseguente assenza dell’antigiuridicità della condotta amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, rilasciata dalla Questura nel settembre 2023, ed era stato nominato guardia particolare giurata armata. La Prefettura avviava un procedimento di divieto di detenzione di armi a seguito del deferimento dell’interessato per lesioni personali in danno della ex compagna; la Questura disponeva quindi il ritiro cautelativo delle armi. Un secondo procedimento, per violazione delle disposizioni in materia di armi, si aggiungeva al primo.

Con provvedimento del 26 febbraio 2024 la Questura revocava la licenza di porto d’armi per difetto dei requisiti soggettivi di affidabilità. Il ricorrente impugnava il decreto e il preteso diniego prefettizio della licenza di porto d’armi per difesa, chiedendo anche il risarcimento dei danni da perdita di retribuzione conseguente alla sospensione e al mancato rinnovo del rapporto di lavoro. Deduceva che entrambi i procedimenti penali erano stati archiviati e che la Prefettura aveva poi archiviato anche il procedimento di divieto di detenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’impugnazione del diniego prefettizio della licenza di porto d’armi per difesa. Dalla documentazione versata in giudizio non risulta che tale provvedimento sia stato adottato: la Prefettura aveva semmai emanato il decreto di nomina a guardia particolare giurata. La domanda di annullamento è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile un provvedimento lesivo al momento della proposizione del ricorso.

L’esame si concentra così sulla revoca questorile. La Questura aveva collegato la valutazione di inaffidabilità alla pendenza dei due procedimenti penali e ai fatti ivi ascritti al ricorrente. Già all’epoca dell’adozione del provvedimento, però, quei procedimenti erano stati oggetto di richiesta di archiviazione da parte dell’autorità procedente. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare lo stato dei procedimenti e, in caso di effettiva pendenza, indicare le ragioni poste a sostegno della propria valutazione prognostica.

La Questura, invece, si è limitata a giustificare il giudizio di inaffidabilità con la semplice presenza di denunce, senza verificare lo stato dei procedimenti né esaminare i fatti che ne costituivano il fondamento. Se avesse correttamente agito, si sarebbe avveduta che i procedimenti erano in via di archiviazione, con conseguente venir meno della consistenza oggettiva dei fatti o dell’elemento oggettivo della condotta. Anche in presenza di un’archiviazione, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni del proprio convincimento sulla mancanza dei requisiti soggettivi per il possesso di armi, ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

Il difetto di istruttoria è confermato dal provvedimento di archiviazione del procedimento di divieto di detenzione delle armi, nel quale si dà atto che, a seguito delle due archiviazioni in sede penale, non sussistono i presupposti per fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità. La revoca è dunque illegittima e va annullata.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la respinge. Il pregiudizio lamentato deriva dalla sospensione del rapporto di lavoro e dal suo mancato rinnovo, riconducibili al ritiro cautelativo delle armi, presupposto necessario dell’attività di guardia particolare armata. Tuttavia, all’avvio del procedimento prefettizio non era ancora stata richiesta l’archiviazione del procedimento penale. La condotta dell’amministrazione, adottata in presenza di un fatto di reato ritenuto ragionevolmente incompatibile con il possesso di armi, non è antigiuridica, difettando così un elemento costitutivo della domanda. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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