Rimborso spese legali dipendenti pubblici e sindacato sul parere di congruità (TAR Lazio n. 13078 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali ai dipendenti pubblici, ex art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, conv. in l. n. 135/1997, ha natura indennitaria e non configura un diritto al rimborso integrale, essendo limitato ai valori riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Il relativo parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione e, in quanto espressione di valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti, errore materiale o totale assenza di motivazione. Le maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 12 d.m. n. 55/2014 per la pluralità di parti o di imputazioni hanno carattere meramente potestativo, come impone l’uso del verbo “può”, e non possono essere applicate in via automatica.
Il Fatto
Un sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo, assolto con sentenza definitiva in una complessa vicenda penale articolata in sette giudizi, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, per un importo complessivo di oltre mezzo milione di euro. L’Amministrazione accoglieva l’istanza solo parzialmente, riconoscendo la somma di circa 98.000 euro, sulla base del parere di congruità reso dall’Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorrente impugnava la determina, lamentando la mancata applicazione delle maggiorazioni tabellari previste per la particolare complessità del processo e per l’elevato numero di imputati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che la disciplina del rimborso in esame, incidendo direttamente sulla spesa pubblica, riveste carattere eccezionale ed è soggetta a stretta interpretazione, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6554 del 2020. Ne deriva che il dipendente non vanta una pretesa all’integrale ristoro di ogni esborso, ma una pretesa di natura indennitaria limitata ai valori riconosciuti congrue dall’Avvocatura dello Stato.
La Corte ha quindi qualificato gli aumenti previsti dagli artt. 4 e 12 d.m. n. 55/2014 per l’assistenza di più soggetti o la difesa contro una pluralità di parti. L’utilizzo del verbo “può” esclude in radice, sul piano letterale, ogni automatismo applicativo: la maggiorazione è rimessa alla valutazione dell’Avvocatura in relazione all’effettivo contenuto dell’attività difensiva prestata.
Nel caso di specie, l’Avvocatura aveva già applicato la maggiorazione del 50% sulla tariffa media di ciascuna fase, prevista dall’art. 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, valorizzando la complessità e l’importanza del procedimento, inclusa la fase cautelare. Tale incremento globale, secondo il Collegio, assorbe ogni ulteriore profilo di complessità derivante dalla plurisoggettività, evitando irragionevoli duplicazioni di voci di aumento in coerenza con l’obiettivo di contenimento della spesa.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ritenuto che spettasse al ricorrente tradurre l’astratta complessità del giudizio in specifiche allegazioni sull’impatto concreto della pluralità di parti sull’attività difensiva. Tale onere non era stato adempiuto: la difesa si era limitata a richiamare la notula del legale in termini meramente teorici, senza articolare puntuali contestazioni alle analitiche quantificazioni operate dall’Avvocatura. Il parere di congruità, assistito da motivazione analitica e da un vaglio fase per fase, è stato pertanto giudicato immune da vizi di manifesta irrazionalità o di travisamento, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la parziale novità delle questioni interpretative.
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Nota della Redazione
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