Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’accesso agli atti (TAR Puglia n. 125 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accertamento del diritto di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., l’intervenuta ostensione degli atti richiesti da parte dell’amministrazione, successiva alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile un interesse attuale alla decisione. La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, che impone di porre a carico dell’amministrazione gli oneri processuali quando l’accesso sia stato consentito solo in ragione della proposizione del ricorso. La liquidazione delle spese avviene in via forfettaria, con aggiunta degli accessori di legge e del rimborso del contributo unificato, ove effettivamente corrisposto.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti del Comune, richiesti con istanza del 03.07.2025 e sollecitati con diffida dell’11.08.2025. A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e domandava l’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 cod. proc. amm., previa, occorrendo, declaratoria di nullità degli eventuali atti ostativi.

Il Comune si costituiva in giudizio, mentre il controinteressato indicato in epigrafe non si costituiva. Nelle more della decisione, l’amministrazione concedeva l’accesso agli atti richiesti; parte ricorrente depositava quindi memoria datata 10.01.2026, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente era rimasta integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, atteso che il Comune aveva concesso gli atti richiesti. Tale circostanza, valutata alla stregua dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non residuando alcuna utilità ulteriore per il ricorrente dall’esito del giudizio.

Il Tribunale ha inoltre affrontato il profilo delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale. L’amministrazione, avendo consentito l’accesso soltanto a seguito del deposito del ricorso, è da considerarsi virtualmente soccombente, poiché la sua condotta tardiva ha reso necessario l’intervento del giudice per l’ottenimento del bene della vita.

Conseguentemente, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in misura forfettaria, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se corrisposto, con compensazione delle spese nei confronti delle altre parti del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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