Revoca del porto d’armi e soccombenza virtuale in caso di improcedibilità (TAR Lazio n. 806 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, gli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., letti congiuntamente, attribuiscono all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi. Il relativo giudizio prognostico può fondarsi su fatti isolati ma significativi e su vicende personali prive di rilevanza penale. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse non preclude al giudice di condannare il ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il gravame risulti palesemente infondato nel merito. La condanna alle spese presuppone, in tal caso, una valutazione di fondatezza della pretesa dedotta, che il giudice compie ai soli fini della regolazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente subiva la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, disposta dal Questore di Latina con decreto adottato a seguito del suo deferimento all’autorità giudiziaria. Il provvedimento si fondava su una pluralità di condotte: l’omissione di soccorso in concorso, l’esercizio della caccia all’interno di un parco, l’introduzione di armi e munizioni nella medesima area protetta e l’esercizio venatorio in un giorno vietato.

Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., il difetto di motivazione, l’insufficienza dell’istruttoria, il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità. L’Amministrazione si costituiva con memoria di mera forma. Nel corso del giudizio il ricorrente, avendo successivamente riottenuto la licenza, dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dal ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La definizione del giudizio nel merito diviene così preclusa, ma resta da decidere sulla richiesta di compensazione delle spese formulata dallo stesso ricorrente.

Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui gli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., letti congiuntamente, consentono di revocare la licenza a soggetti cui sia contestata l’assenza di buona condotta o che non diano affidamento di non abusare delle armi. Si tratta di espressioni generiche, dalle quali deriva la natura ampiamente discrezionale dei procedimenti in materia di porto d’armi. Il provvedimento negativo può fondarsi anche su fatti isolati, purché significativi, e su vicende personali che non assumano rilevanza penale, a fortiori quando attengano proprio alla materia delle armi.

Il Collegio applica tale principio al caso concreto. Di fronte all’esercizio abusivo della caccia all’interno di un parco, all’introduzione abusiva di armi e munizioni nella medesima area e all’esercizio venatorio in giorno vietato, non si comprende come l’Amministrazione avrebbe potuto applicare in modo scorretto l’ultimo comma dell’art. 43 del T.U.L.P.S.. Tali condotte, per il loro oggettivo disvalore, integrano gli elementi dai quali il giudizio prognostico sull’affidamento può legittimamente discendere.

Quanto ai vizi di eccesso di potere dedotti nel secondo motivo, il TAR osserva che la puntuale individuazione delle condotte in motivazione basta a rendere adeguata l’istruttoria e idonea la motivazione. L’Amministrazione ha percepito e valutato l’enorme disvalore di quei fatti, escludendo ogni affidabilità nell’uso delle armi, con un giudizio che valorizza lo specifico collegamento tra la condotta illecita, le armi e l’attività venatoria oggetto dell’autorizzazione.

Il ricorso risulta pertanto palesemente infondato. Su questa base il Collegio, pur dichiarata l’improcedibilità, statuisce sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando il ricorrente alla refusione in favore dell’Amministrazione, liquidata in 1.500,00 euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *