Cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per intervenuta erogazione della Carta docente (TAR Lombardia n. 2253 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue all’intervenuta piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, verificatasi quando l’Amministrazione resistente ha provveduto a eseguire il comando contenuto nella sentenza ottemperanda. La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo di provvedere determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Un docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva adito il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il giudice civile, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva richiesta. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte, spingendo il ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha infine provveduto all’erogazione di quanto riconosciuto in sede civile. Tale circostanza è stata segnalata dalla difesa del ricorrente con una memoria depositata prima dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che l’obbligo imposto dalla sentenza ottemperanda era stato interamente adempiuto dall’Amministrazione scolastica, la quale aveva erogato al ricorrente le somme spettanti per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo. La domanda azionata nel giudizio di ottemperanza risultava, pertanto, pienamente soddisfatta.
La pronuncia ha precisato che la fattispecie integrava un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, poiché l’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione aveva integralmente realizzato l’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere.
La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese di lite a carico del Ministero soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione diretta ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. L’esito del giudizio è stato conseguentemente definito senza necessità di nomina di un Commissario ad acta, essendo venuta meno l’inerzia dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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