Contraddittorio e obbligo di motivazione nelle ordinanze sindacali sui rifiuti (C.G.A.R.S. n. 595 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il previo contraddittorio prescritto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 deve essere garantito nei confronti di tutti i “soggetti interessati”, categoria nella quale rientra non soltanto il proprietario dell’area, ma anche il soggetto autore materiale dell’abbandono dei rifiuti. L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 deve indicare le norme di legge alle quali intende derogare; ove il provvedimento non rechi alcuna deroga, il medesimo art. 191, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241/1990, impone comunque al Sindaco di motivare espressamente in ordine all’assenza di deroga, anche al fine di consentire il controllo sugli ambiti sottratti a derogabilità.

Il Fatto

Un’impresa affidataria di servizi ecologici impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, due ordinanze sindacali adottate nel 2015 dal Comune di una città siciliana. La prima, n. 24, ingiungeva all’impresa di rimuovere, recuperare e smaltire i rifiuti presenti su un’area individuata catastalmente, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. La seconda, n. 27, affidava temporaneamente a una diversa società il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 191 del medesimo decreto.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di previo contraddittorio con il proprietario dell’area quanto alla prima ordinanza e la violazione dell’art. 191, comma 3, per mancata indicazione delle norme derogate quanto alla seconda. Il Comune ha proposto appello, sostenendo che il contraddittorio non fosse dovuto verso l’autore della violazione e che il Sindaco non avesse operato alcuna deroga.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge il gravame muovendo da una lettura estensiva dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. La norma, nel prescrivere il previo contraddittorio, si riferisce ai “soggetti interessati”: in tale nozione rientra non solo il proprietario dell’area, ma anche il soggetto autore della violazione. La tesi dell’appellante, secondo cui nessun contraddittorio sarebbe necessario verso chi ha materialmente abbandonato i rifiuti, è quindi non condivisibile. Nel caso concreto il contraddittorio è risultato radicalmente mancato nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Sul secondo motivo, il Collegio riconosce la pur sussistente contraddittorietà della sentenza di primo grado, che aveva dapprima addossato alla ricorrente l’onere di dedurre le norme derogate e poi lo aveva attribuito al Comune. Tale rilievo, tuttavia, non inficia l’esito. L’art. 191, comma 3, è chiaro nel prevedere che il Sindaco debba indicare le norme derogate, anche per consentire il controllo sulla derogabilità degli ambiti incisi.

La Corte compie un passaggio ulteriore di carattere generale: quando il provvedimento non intenda derogare ad alcuna disposizione vigente, il medesimo art. 191, comma 3, in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241/1990, impone comunque al Sindaco di motivare in ordine al fatto che l’ordinanza contingibile e urgente non si pone in deroga a norme di legge.

Nel caso di specie il Sindaco aveva affidato in via temporanea, per un arco temporale determinato, il servizio di gestione dei rifiuti a una società, senza spiegare le ragioni per le quali tale affidamento non fosse in deroga alle disposizioni di legge e, in particolare, al codice dei contratti pubblici, inderogabile ai sensi del comma 1 dello stesso art. 191. L’appello è pertanto respinto, con integrale conferma della decisione impugnata. Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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