Revoca del porto d’armi conseguenza vincolata del divieto prefettizio di detenzione (TAR Sicilia n. 1068 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla detenzione di armi costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato ex art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931) determina un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria rispetto alla revoca della licenza di porto d’armi disposta dal Questore. Quest’ultima costituisce, pertanto, conseguenza diretta e vincolata: il giudizio negativo espresso dal Prefetto paralizza qualsiasi autonoma valutazione del Questore in ordine ai requisiti di affidabilità dell’interessato. I vizi procedimentali e di istruttoria dedotti avverso l’atto consequenziale restano irrilevanti, non potendo il contenuto del provvedimento essere diverso da quello in concreto adottato. La domanda di annullamento dell’atto presupposto già impugnato con ricorso definito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a prescindere dalla formazione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenze di porto d’armi per uso caccia e sportivo, rilasciate con validità ventennale. A seguito di una lite con un congiunto, sfociata in reciproche querele poi rimesse, i Carabinieri ritiravano cautelativamente il porto d’armi e gli armamenti. La Prefettura adottava quindi un decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., a fronte del quale il Questore disponeva la revoca delle licenze di porto d’armi.

Il ricorrente impugnava la revoca questorile davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative ex legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’illogicità manifesta, oltre alla violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio escludeva la trattazione congiunta con il separato giudizio, già definito con sentenza del 24 luglio 2023, n. 2295. Su questa base dichiarava improcedibile la domanda di annullamento del decreto prefettizio: lo stesso atto era già stato impugnato con il ricorso definito, e il principio del ne bis in idem opera anche in assenza di giudicato, rilevando la mera proposizione del ricorso giurisdizionale. Il Collegio richiamava sul punto T.A.R. Umbria, sez. I, 5 settembre 2022, n. 663. In disparte, rilevava comunque l’irricevibilità per tardività, essendo il decreto notificato il 29 luglio 2021 e il ricorso notificato il 15 febbraio 2022.

Nel merito, il TAR ricostruiva il rapporto tra i due provvedimenti. La revoca questorile si fondava espressamente sul decreto prefettizio, che «impone obbligatoriamente la revoca di qualsiasi titolo in materia di armi». Il Collegio richiamava il consolidato indirizzo secondo cui l’autorizzazione alla detenzione è presupposto necessario della licenza di porto d’armi (T.A.R. Veneto, sez. I, 31 ottobre 2019, n. 1181; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 25 marzo 2019, n. 625; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 maggio 2018, n. 649). Il venir meno dell’autorizzazione comporta l’insussistenza dei presupposti e la revoca della licenza.

Il giudice amministrativo ribadiva quindi il rapporto di presupposizione e conseguenzialità tra i due atti: una volta emesso il divieto prefettizio, la revoca questorile è conseguenza diretta e vincolata (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 12 gennaio 2024, n. 32; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 2349; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 luglio 2022, n. 4993). Non è ammissibile che un soggetto continui a portare armi che per esplicito provvedimento non può neppure detenere.

Poiché il divieto prefettizio non risultava caducato né sospeso, il Questore non disponeva di margini valutativi: il giudizio negativo del Prefetto paralizza ogni autonoma considerazione sull’affidabilità. Ne derivava l’immunità dai vizi prospettati: né le garanzie partecipative, né le mutate condizioni, né gli approfondimenti istruttori invocati avrebbero potuto mutare l’esito. Il ricorso è stato quindi in parte improcedibile e per la restante parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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