S.C.I.A. reiterata dopo divieto non impugnato: elusione del termine decadenziale (TAR Liguria n. 1067 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che vieta la prosecuzione di un’attività oggetto di S.C.I.A. e dichiara la decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 64, comma 8, lett. b), del d.lgs. n. 59/2010, se non impugnato nel termine decadenziale, si consolida e non è più contestabile. Il consolidamento dell’atto presupposto osta alla ripresentazione di una S.C.I.A. sostanzialmente identica alla precedente e rende inammissibili le censure avverse al provvedimento reiterativo. Diversamente opinando, il privato eluderebbe il meccanismo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e il termine dell’art. 29 c.p.a., con pregiudizio per la certezza e la stabilità dell’azione pubblica. Resta ferma la facoltà di presentare una nuova segnalazione per nuova attività, non per subentro in quella già dichiarata decaduta.

Il Fatto

La società ricorrente aveva affittato il ramo d’azienda di ristorazione nel medesimo locale a un’impresa individuale, che presentò la S.C.I.A. per l’esercizio. L’affittuaria divenne morosa e comunicò il recesso; seguì un periodo di inattività superiore a dodici mesi. Nel dicembre 2023 la società presentò una segnalazione di subingresso nell’attività già esercitata dall’affittuaria, motivata dalla disdetta del contratto.

Nel gennaio 2024 il Comune emanò un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, rilevando la decadenza del titolo abilitativo per mancato esercizio oltre dodici mesi. L’atto fu trasmesso via PEC al consulente eletto nella segnalazione. Due anni dopo, nel dicembre 2025, la società presentò una seconda S.C.I.A. di subingresso di contenuto analogo; il Comune la inibì con nuovo provvedimento. La società impugnò sia quest’ultimo sia la nota del 2024, con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’eccezione pregiudiziale del Comune, incentrata sull’acquiescenza al provvedimento inibitorio del gennaio 2024, non impugnato e divenuto inoppugnabile, e sul carattere confermativo del provvedimento successivo. La questione giuridica è quindi se il consolidamento dell’atto presupposto precluda la riproposizione della segnalazione e l’impugnazione dell’atto che la inibisce.

Il Tribunale ricostruisce la sequenza: affitto del ramo d’azienda, segnalazione dell’affittuaria, morosità e recesso comunicato nell’autunno 2022, oltre un anno di inattività non contraddetto da alcun documento gestionale anteriore al dicembre 2023, prima segnalazione di subingresso nel dicembre 2023 e relativo divieto di prosecuzione con declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 64, comma 8, lett. b), del d.lgs. n. 59/2010.

Il punto decisivo attiene alla conoscenza legale dell’atto: il Comune ha dimostrato di averlo trasmesso con PEC al domicilio digitale del consulente espressamente eletto per le comunicazioni del procedimento. Il termine decadenziale di impugnazione è quindi decorso, con conseguente irricevibilità del ricorso in parte qua.

Da qui la seconda conseguenza: il consolidamento dell’atto presupposto osta alla ripresentazione di una segnalazione sostanzialmente identica. Il Collegio qualifica come inammissibili le censure avverse al provvedimento reiterativo, perché il privato, riproponendo la stessa S.C.I.A. dopo il provvedimento repressivo non contestato, realizzerebbe l’elusione del meccanismo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e del termine stabilito dall’art. 29 c.p.a., in contrasto con la certezza e stabilità dell’azione amministrativa. La prospettazione della ricorrente circa l’incolpevole inerzia e l’avvio tardivo dell’attività non supera il dato del consolidamento.

Il ricorso è pertanto irricevibile quanto all’atto del gennaio 2024 e inammissibile quanto all’atto del dicembre 2025, con condanna della società alle spese di lite. Il Collegio precisa che resta ferma la facoltà di presentare una nuova segnalazione per somministrazione di alimenti e bevande, senza subentro nell’attività già dichiarata decaduta, purché sussistano i requisiti di legge e la documentazione prescritta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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