Condono edilizio e limite volumetrico dei 750 mc per interventi unitari (TAR Liguria n. 1014 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del condono edilizio di cui all’art. 39 della legge n. 724/1994, i limiti volumetrici del 30% della volumetria originaria e dei 750 metri cubi operano congiuntamente, non disgiuntamente, dovendosi considerare unitariamente gli interventi edilizi insistiti sul medesimo complesso immobiliare, sotto il profilo funzionale e strutturale, quando siano riconducibili a un unico centro di interesse del proponente. Ne consegue che uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria, dovendosi unificare le richieste relative alla medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario. La formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono richiede, altresì, l’avvenuto pagamento dell’oblazione e il deposito di tutta la documentazione prevista, ivi incluso il certificato di idoneità statica, la cui mancanza impedisce la formazione del titolo per silentium.
Il Fatto
La società costruttrice, dante causa delle odierne ricorrenti, presentava nel 1995 tre distinte istanze di condono edilizio ex art. 39 della legge n. 724/1994 per interventi realizzati su un unico immobile. Il Comune, con nota del 2015, rigettava una di tali istanze, ritenendo superato il limite volumetrico dei 750 metri cubi, computato congiuntamente alle altre domande. Gli acquirenti dell’immobile, che avevano avuto conoscenza del diniego solo nel 2022 in occasione di altro giudizio, impugnavano il provvedimento deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili: la confusione tra le diverse istanze, la contraddittoria qualificazione dell’intervento, la maturazione del silenzio-assenso e il mancato rispetto dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il Comune non ha fornito prova della regolare notifica del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente il deposito del monitoraggio postale che si limita al tracciamento logistico della spedizione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure, condividendo l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui i limiti volumetrici fissati dall’art. 39, comma 1, l. n. 724/1994 operano congiuntamente: gli incrementi consentiti non devono superare il 30% della cubatura originaria né eccedere i 750 mc.
La Corte ha inoltre precisato che la valutazione unitaria degli abusi discende dall’insistenza delle opere sul medesimo mappale e dalla riconducibilità delle opere originarie a un unico titolo edilizio, circostanze che depongono per la considerazione unitaria del complesso immobiliare sotto il profilo funzionale, corroborata dall’unicità del centro di interesse del proponente e dalla contestuale presentazione delle domande. Quanto alla data di realizzazione delle opere, il Collegio ha ribadito che grava sul ricorrente l’onere di provare l’ultimazione entro il 31 dicembre 1993, termine rilevante per l’accesso al condono.
In relazione alla dedotta formazione del silenzio-assenso, il TAR ha evidenziato come essa richieda sia l’avvenuto pagamento dell’oblazione e degli oneri di concessione, sia il deposito di tutta la documentazione prevista, ivi incluso il certificato di idoneità statica, la cui mancanza ha valenza essenziale e impedisce la formazione del titolo tacito. Le successive cessioni del bene sono state infine ritenute irrilevanti, essendo gli acquirenti subentrati nella pendenza del procedimento di condono e, pertanto, nella consapevolezza dei rischi connessi al mancato rilascio del titolo.
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Nota della Redazione
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